DL Salva Casa: Accordo Conferenza Unificata aggiorna la modulistica Segnalazione certificata di agibilità
- 10 Settembre 2025
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Nella seduta del 30 luglio u.s., la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni ha approvato l’Accordo relativo all’aggiornamento del modulo unificato e standardizzato per la segnalazione certificata di agibilità, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 69/2024 (cd. “Salva casa”) al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).
Con tale aggiornamento, la modulistica SCA completa il quadro della modulistica edilizia conseguente all’entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dal “Salva casa” (si veda nostra comunicazione del 19 maggio “D.ASS 123/GAB del 14 maggio 2025 – Approvazione modulistica edilizia per applicazione Decreto Salva Casa”).
In particolare, l’aggiornamento è finalizzato ad allinearlo alle nuove disposizioni in tema di rilascio dell’agibilità degli immobili (all’art. 24, nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del DPR. 380/2001).
Secondo la nuova disciplina, nelle more della ridefinizione dei requisiti igienico-sanitari mediante decreto del Ministero della Salute da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 20, comma 1-bis del DPR. 380/2001), al progettista abilitato è consentito asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità nelle seguenti ipotesi (comma 5-bis dell’art. 24 del DPR. 380/2001:
- altezza interna non inferiore a 2,40 metri (rispetto ai 2,70 metri ordinari);
- superficie minima dell’alloggio monostanza pari ad almeno 20 mq per una persona e 28 mq per due persone comprensiva dei servizi.
L’asseverazione (in base al nuovo comma 5-ter dell’art. 24 del DPR. 380/2001) è subordinata al rispetto del requisito dell’adattabilità e può essere resa qualora l’intervento riguardi il recupero edilizio con miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, oppure sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione che assicuri l’idoneità degli standard abitativi.
L’Accordo, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce inoltre (art. 1, commi 2 e 3 dell’Accordo) i termini per l’adeguamento della modulistica:
- le Regioni dovranno adeguare i propri modelli, in relazione alle specifiche normative regionali, entro il 30 settembre 2025
- I Comuni dovranno adeguare la modulistica entro e non oltre il 30 ottobre 2025







