Di seguito i contenuti dell’Accordo nazionale dell’8 ottobre 2025 in materia di prestazioni del sistema bilaterale e aliquote contributive, sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Si fa seguito alla nostra news del 13 ottobre “Edilizia: firmati i nuovi accordi su denunce uniche, welfare e contributi di settore”

Con tale accordo, le Parti, in considerazione dell’andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, hanno definito un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l’impiego di risorse e strumenti del sistema bilaterale.

In via preliminare, le Parti, hanno previsto una serie di attività in capo alle Casse Edili/Edilcasse finalizzate a consolidare il sistema bilaterale e omogeneizzare funzioni e operatività delle Casse stesse.

Con riferimento invece al sopra accennato piano straordinario, si illustrano di seguito i contenuti:

FONDO PREPENSIONAMENTO

Gli accordi del 21 settembre 2023 sul Fondo Prepensionamento, in vigore in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono rinnovati per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

Nel rinviare per i dettagli alla nostra news del 5 ottobre 2023  “Accordi 21 settembre 2023: FNAPE – Fondo territoriale qualificazione del settore – Prepensionamento”, si ricorda che tali accordi prevedono:

  • una serie di modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento, riguardanti, tra l’altro, il raddoppio della durata delle prestazioni relative all’anticipo pensionistico e l’ulteriore prestazione consistente nell’integrazione dell’importo NASpI;
  • la destinazione di una quota parte delle risorse accantonate presso il Fondo nazionale Prepensionamento alla promozione dell’adesione volontaria degli operai edili alla previdenza complementare contrattuale di settore, con il versamento di un contributo aggiuntivo, pari all’1% della retribuzione lorda, a favore degli operai già aderenti o che aderiranno al Fondo Prevedi (o al Fondo Previdenza Cooperativa) con il versamento del contributo a proprio carico e del conseguente contributo a carico del datore di lavoro, ciascuno pari all’1%.

Oltre al rinnovo degli accordi di cui sopra, le Parti hanno ribadito che:

  • le risorse del Fondo Prepensionamento territoriale di ciascuna Cassa Edile/Edilcassa (ossia le risorse accantonate fino al 30 settembre 2018 nell’allora Fondo Lavori Usuranti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa per l’erogazione delle prestazioni di anticipo pensionistico, secondo le disposizioni del vigente Regolamento del Fondo Prepensionamento;
  • una volta esaurite le risorse del suddetto Fondo Prepensionamento territoriale, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo nazionale.

Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno concordato di destinare 30 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente accantonate presso il Fondo nazionale Prepensionamento alla data del 30 settembre 2025, all’erogazione delle seguenti prestazioni straordinarie per gli operai, per una durata sperimentale di 2 anni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027:

  1. sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro: saranno conferiti 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per l’erogazione, da parte del Fondo medesimo, di una prestazione in autogestione, denominata “SOSTEGNO STUDIO”, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Tale prestazione sosterrà tutto il percorso di studi dei destinatari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall’iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea, sia triennale che magistrale. Entro 3 mesi dalla firma dell’accordo qui illustrato saranno predisposti, in collaborazione con il Fondo Sanedil, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione;
  2. prestazione straordinaria in caso di gravi patologie: fermo restando quanto previsto, in materia di aspettativa non retribuita, dalle norme contrattuali vigenti (per il CCNL Ance, art. 39), il Fondo nazionale Prepensionamento erogherà un indennizzo mensile di importo pari al massimale della NASpI (come individuato annualmente dall’Inps), per la durata dell’aspettativa (di massimo 6 mesi) richiesta per iscritto dall’operaio che abbia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti (allegando la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia). A tale prestazione sono destinati complessivamente 7,5 milioni di euro. Entro 3 mesi dalla firma dell’accordo in esame saranno predisposti, con il supporto della CNCE, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione;
  3. contributo straordinario sostegno casa: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, sarà riconosciuto dalla CNCE un contributo una tantumannuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo e/o pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo. A tale prestazione sono destinati complessivamente 7,5 milioni di euro. Entro 3 mesi dalla firma dell’accordo in esame saranno predisposti, con il supporto della CNCE, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione.

Alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023 è demandato il monitoraggio dell’andamento e della sostenibilità finanziaria del Fondo nazionale Prepensionamento, con l’impegno di verificare trimestralmente l’evoluzione dei contributi e delle prestazioni. A tal fine, la CNCE metterà a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie dell’accordo in esame per trovare le adeguate soluzioni, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)

Fermi restando i precedenti accordi in materia, le Parti hanno stabilito di ridurre del 15% le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FNAPE, con decorrenza dal 1° ottobre 2025Le nuove aliquote sono riportate nella tabella allegata all’accordo qui illustrato, che ne costituisce parte integrante (per la Sicilia l’aliquota APE è stata fissata all’1,86%).

Le Parti stesse si incontreranno entro il mese di luglio 2026 per monitorare l’andamento del FNAPE.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

Con riferimento al Fondo Incentivo Occupazione (FIO), costituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei CCNL vigenti, le Parti hanno concordato che, ferme restando le prestazioni previste dal relativo Regolamento, il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro sia sospeso per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

Le Parti stesse, con il supporto della CNCE, effettueranno un monitoraggio annuale dell’andamento del FIO in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

 PREMIALITA’ PER IMPRESE E LAVORATORI

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali in materia di premialità per le imprese e i lavoratori (per il CCNL Ance/Coop, Allegato 9), è stato previsto quanto segue:

  • entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le Casse Edili/Edilcasse quantificheranno le risorse disponibili, come individuate nei suddetti rinnovi, per l’erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dall’anno 1° ottobre 2025/ 30 settembre 2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese. Come già chiarito nei citati rinnovi, è stato ribadito che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile;
  • le premialità per le impresesaranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti, per il CCNL Ance/Coop, nel citato Allegato 9, mentre l’importo e le relative modalità di riconoscimento saranno determinate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Allegato e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile;
  • sempre in tema di premialità per le imprese, resta ferma, oltre a quelle di cui sopra, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all’Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo “Premialità imprese” del citato Allegato 9 (per il CCNL Ance/Coop);
  • come già previsto nei rinnovi contrattuali sopra citati, le premialità per gli operaisaranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali, fermo restando che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall’anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile.