Ministero del Lavoro: Convalida dimissioni (art. 55 co. 4) nel periodo di prova
- 21 Ottobre 2025
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Con la nota n. 14744/2025, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001).
In particolare, il Dicastero precisa che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.
A tal proposito, il Dicastero rileva che, a livello letterale, nel citato art. 55, comma 4, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale.
Tale orientamento trova, poi, un ulteriore fondamento nella necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova (Cass. civ., sez. lav., sent. 23061/2007).
In conclusione, il Ministero del Lavoro ribadisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.







