Ministero del Lavoro: Interpello n.4/2025 rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile per le imprese
- 22 Ottobre 2025
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, con il quale risponde ad un quesito della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).
In particolare, la Federazione istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia. In proposito, se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.
Il Ministero del Lavoro, richiamato il D.M. 143/2021, che regola gli aspetti applicativi del DURC, rileva che “la congruità della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo “specifico intervento realizzato nel settore edile” nell’ambito del complesso delle attività oggetto dell’appalto. Infatti, come noto, la realizzazione di un’opera prevede, in genere, una parte di attività, quali ad esempio la mera fornitura di materiale e/o manufatti, realizzati mediante attività che non rientrano nel settore edile, così come definito nell’ art. 2, comma 2 del DM 143/2021.
A conferma di ciò vi è anche il fatto che il citato art. 3, comma 2 considera separatamente il riferimento al valore complessivo dell’opera (che comprende attività edili e non edili quali, ad esempio, il costo dei materiali e la fornitura degli stessi) e il “valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa”.
Da quanto sopra, precisa il Dicastero che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.
In conseguenza di ciò saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse, con esclusione dal calcolo della manodopera di tutte le altre attività non svolte in cantiere, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere.
Pertanto la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.
Individuato così l’ambito di operatività della certificazione, il Ministero si sofferma sulla questione relativa agli obblighi di iscrizione alla Cassa edile e/o all’Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità. In merito viene richiamato quanto già espresso in merito dallo stesso Ministero con la circolare del 30 gennaio 2008 n. 5, e ribadito nelle risposte ad interpello n. 56/2008 e n. 18/2012. Viene altresì richiamato quanto sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito, ovvero sull’’obbligo di iscrizione alle Casse Edili alle sole imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803).
Il Ministero dunque chiarisce che l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata
Dunque le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
Invece per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
Pertanto le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità alle imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.







