Nota Accordo 19 settembre – Indicazioni Formedil
- 22 Ottobre 2025
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Con Accordo del 19 settembre le Parti datoriali, fra cui ANCE, e le OO.SS. Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, hanno dato mandato al Formedil nazionale di fornire agli Organismi Paritetici territoriali del proprio sistema indicazioni operative per il rilascio, alle imprese che ne facciano richiesta, dell’attestazione avente ad oggetto l’ “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo”, ai sensi dell’art. 51 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, valido anche per le finalità di cui all’art. 5 comma 4 lett. b), n. 4 secondo periodo del D.M. 132/2024 in materia di patente a crediti. L’attestazione avrà durata di 6 mesi dalla data di rilascio.
Per esito positivo, deve intendersi la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall’impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall’Organismo paritetico.
Ogni impresa può ottenere dall’Organismo paritetico territoriale una sola attestazione per l’intero periodo di osservazione, sia nell’ipotesi di monitoraggio di un solo cantiere che di più cantieri.
Il rinnovo o il rilascio di una nuova attestazione può riferirsi al monitoraggio dello stesso cantiere già oggetto di una precedente attestazione solo se l’azienda non ha altri cantieri aperti.
Qualora l’azienda abbia più cantieri aperti, il rinnovo o la nuova attestazione può riguardare il medesimo cantiere già oggetto di una precedente attestazione nel caso in cui vi si svolga una nuova fase lavorativa.
La richiesta di rinnovo dell’attestazione potrà essere presentata dall’impresa già nei 30 giorni antecedenti la sua scadenza. In tal caso, la nuova attestazione avrà ad oggetto l’“attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” effettuata dall’Organismo Paritetico territoriale nel periodo intercorrente la data di rilascio dell’attestazione in scadenza e la data di richiesta di rinnovo.
La nuova attestazione avrà validità di 6 mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente, purché la richiesta di rinnovo sia stata presentata dall’impresa in tempo utile per consentirne il rilascio prima della predetta scadenza.
In ogni caso, il rinnovo dell’attestazione dovrà essere rilasciato a fronte di una nuova visita tecnica.
Nel caso di scadenza dell’attestazione e in assenza di un rinnovo, il sistema telematico dell’INL procederà alla automatica riduzione del credito legato al possesso di tale requisito.
L’attribuzione del relativo credito è subordinata alla presentazione di una nuova attestazione in corso di validità.
In attuazione del suddetto Accordo il Formedil ha quindi elaborato ed inviato ai propri enti territoriali la documentazione relativa all’attività di “consulenza e monitoraggio con esito positivo” ai fini dell’ottenimento di crediti ulteriori sulla patente.
Per accedere alle predette attività dell’organismo paritetico, l’impresa richiedente deve:
– essere regolarmente iscritta alla Cassa Edile/Edilcassa della provincia in cui opera l’organismo paritetico territorile;
– essere in regola con tutti i versamenti e contributi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di riferimento.
L’impresa deve compilare il modulo di richiesta predisposto dal Formedil, indicando in modo dettagliato:
- I cantieri attivi al momento della richiesta;
- I ruoli ricoperti in ciascun cantiere (impresa affidataria, esecutrice o affidataria ed esecutrice).
Il modulo, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante, dovrà essere trasmesso all’organismo paritetico competente, che procederà alla valutazione e programmazione delle attività.
L’organismo paritetico e l’impresa concordano congiuntamente in quale o in quali cantieri svolgere le attività di consulenza tecnica e monitoraggio. Nella scelta dei cantieri da visitare, sarà data priorità a quelli in cui l’impresa ricopre il ruolo più rappresentativo delle proprie attività produttive, al fine di garantire un campione di verifica significativo e coerente con l’operatività aziendale.
In caso di presenza di criticità o rilievi durante la prima visita, l’organismo paretico deve programmare una visita di verifica degli adempimenti entro e non oltre due (2) settimane dalla data della prima visita.
Durante la visita di verifica (successiva alla prima), dovrà essere accertato che tutti i rilievi siano stati adeguatamente trattati dall’impresa e che non permangano condizioni di pericolo grave ed imminente per i lavoratori dell’impresa.
L’attestazione delle attività di consulenza tecnica e monitoraggio con esito positivo potrà essere rilasciata solo nel caso in cui:
- tutti i rilievi emersi in sede di prima visita siano stati risolti in modo documentato;
- non vengano riscontrate ulteriori inadempienze o situazioni di rischio grave ed imminente per i lavoratori dell’impresa.
In caso contrario, l’organismo paritetico effettuerà una ulteriore visita di verifica entro e non oltre due (2) settimane successive alla precedente.
A seguito dell’esito positivo dei rilievi effettuati o, in assenza di rilievi, della conferma della piena conformità aziendale, l’organismo paritetico rilascia entro sette (7) giorni l’attestazione di consulenza e monitoraggio con esito positivo, utilizzando il modello nazionale elaborato da Formedil Italia.
Il Formedil specifica che l’impresa dovrà:
- mettere a disposizione dell’organismo paritetico territoriale tutti i documenti e le informazioni inerenti la gestione della sicurezza aziendale e quant’altro necessario;
- mettere a disposizione dell’organismo paritetico territoriale il personale necessario alla corretta esecuzione del servizio;
- consentire ai tecnici dell’organismo paritetico territoriale di accedere ai locali della propria impresa ed ai propri cantieri (impegnandosi a sensibilizzare i propri subappaltatori, al fine di consentire una completa verifica del cantiere)
Per informazione è possibile rivolgersi all’Ente Scuola Edile Catania – via Strada Boschetto Plaja, 2 Catania tel. + 39 095345867 – info@scuolaedilect.it
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale dell’accordo.







