Facendo seguito alla nostre precedenti comunicazioni, si dà notizia di due recenti provvedimenti emanati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area Etnea – sisma 26 dicembre 2018:

  • Circolare n. 51 del 3 dicembre 2025, contenente chiarimenti sull’equiparazione tra l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia e alla White List, in linea con la giurisprudenza e gli orientamenti ANAC.
  • Comunicato n. 142 del 26 novembre 2025, relativo all’esaurimento dei fondi disponibili per le istanze presentate a valere sull’Ordinanza n. 128/2025 (Fondo 1-bis).

Con la Circolare n. 51 del 3 dicembre 2025, il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area etnea – sisma 26 dicembre 2018, ha diffuso un parere volto a chiarire, uniformemente alle indicazioni della giurisprudenza e dell’ANAC, l’equiparazione tra l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia (art. 30 del D.L. 189/2016 conv. in Legge 15 dicembre 2016, n.229) ed allo specifico elenco tenuto dalla Prefettura, cd. White List (art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 6 novembre 2012, n.190).

A tal proposito, la Circolare precisa che le imprese interessate dovranno comunque curare l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia, ferma restando l’equipollenza tra i due istituti, che consente la liquidazione dei SAL anche a fronte della mera iscrizione alla White List.

Di seguito si riporta una sintesi del parere (allegato alla Circolare n. 51/2025) reso al Commissario Straordinario, alla luce di quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno – Struttura per la prevenzione Antimafia (di seguito semplicemente “Struttura Ministeriale”), ovvero che:

  • nell’ipotesi di ricorso ai lavori per le cc.dd. “attività sensibili”, ovverosia per tutte le attività attinenti alla ricostruzione, sia pubblica che privata, occorrerebbe la doppia iscrizione;
  • per le altre attività, le imprese iscritte alle white list dovrebbero comunque richiedere l’iscrizione alla Struttura (Anagrafe antimafia), che dovrebbe provvedere de plano;
  • gli operatori economici interessati sarebbero comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento solo ove abbiano presentato domanda d’iscrizione, ma, nelle more, non sarebbe possibile procedere all’affidamento ed alla successiva sottoscrizione dell’atto negoziale.

Nel riscontro al richiesto parere del Commissario Straordinario Area Etnea, viene evidenziato che la tesi interpretativa della Struttura Ministeriale si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza amministrativa, sia del Consiglio di Stato che del Tar di Catania, oltre che, in parte, con un parere di precontenzioso dell’ANAC (parere n. 19/2025/L del 17 febbraio 2025).

Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4308 del 14/05/2024) ha chiarito infatti che entrambe le iscrizioni (“Anagrafe antimafia” e “White list”) “assolvono a identica funzione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti, e che “l’iscrizione nella white list è ricollegata ad attività istruttoria della medesima tipologia e contenuto di quelle previste ai fini della relazione delle informative antimafia” previste dal Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011).

Lo stesso principio è stato espresso dal TAR Lazio – Roma (sent. n. 15902 del 26/10/2023) e, recentemente, dal TAR Catania (sent. n. 371 del 3/2/2025), che ha confermato l’equivalenza dei due istituti.

Alla luce di tali orientamenti, il parere rileva che non vi sono dubbi che l’iscrizione di un operatore nell’Anagrafe antimafia degli esecutori sia idonea a soddisfare il requisito dell’iscrizione nella white list.”, tesi rafforzata, per quanto riguarda l’attività della Struttura Commissariale (Commissario Straordinario Area Etnea), dagli artt. 13 e 16 del DL. 32/2019.

Il parere in esame rileva inoltre, che, se viceversa l’O.E. risulta iscritto nella white list, richiamato il parere di precontenzioso dell’ANAC n. 19/2025/L del 17 febbraio 2025, detta iscrizione può essere assimilata all’iscrizione (ovvero alla presentazione della domanda di iscrizione) nell’Anagrafe antimafia (ex art. 30 del DL. 189/2016), giacché il comma 7 dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e le Linee-guida attuative stabiliscono che «gli operatori economici iscritti in una delle white list siano iscritti “di diritto” all’Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda, “senza che la Struttura di missione debba effettuare ulteriori controlli ex artt. 90 ss. del Codice Antimafia”.»

Tuttavia, come evidenziato dall’ANAC nel citato parere 19/2025, “il requisito sostanziale” può dirsi soddisfatto quando un operatore abbia richiesto l’iscrizione nella white list, a condizione chenel corso dello svolgimento della procedura di gara abbia superato le verifiche finalizzate al rilascio dell’informativa antimafia, ottenendo sia l’iscrizione nella white list che nell’Anagrafe Antimafia“.

Per quanto sopra, il parere conclude che non può essere condivisa la tesi della doppia iscrizione sostenuta Struttura Ministeriale secondo cui, in assenza dell’iscrizione in Anagrafe, non sarebbe possibile né procedere ad alcun affidamento (contratto, subappalto o altro subcontratto) per le attività di ricostruzione, né beneficiare dei contributi pubblici previsti per la ricostruzione privata, atteso che le due iscrizioni, per l’operatore che abbia già richiesto l’iscrizione nella white list, possono essere conseguite anche “nel corso dello svolgimento della procedura di gara”.


Facendo seguito alla nostre precedenti comunicazioni relative all’accesso al contributo Fondo 1-bis (da ultimo quella del 7 novembre u.s. “Comm. Straordinario Sisma area Etnea: Pubblicazione Modello C Quadro tecnico economico – Ordinanza n.128/2025 (Fondo 1-bis)), si informa che con Comunicato n.142 del 26/11/2025, il Commissario Straordinario rende noto che “le richieste pervenute a valere sull’Ord. 128/25 (Fondo 1-Bis sostitutivo Sisma Bonus) hanno esaurito i fondi a disposizione (6.900.490,00 euro) nel primo minuto dopo l’orario fissato per l’inizio della presentazione delle istanze, fermo restando l’esame della loro ammissibilità.”

Come indicato nel Comunicato, la graduatoria utile verrà pubblicata successivamente alla scadenza naturale del bando (12/12/2025) e dopo la verifica documentale delle pratiche pervenute, che, nel primo giorno risultano in numero di 59.

È fatto altresì presente che il Commissario si è già attivato per richiedere l’integrazione dei fondi, ferma restando l’obiettiva difficoltà che tale richiesta venga accolta.