CAM Edilizia: pubblicato in G.U. il DM 24 novembre 2025 che aggiorna e sostituisce l’edizione precedente del 2022 e integra il correttivo del 5 agosto 2024
- 18 Dicembre 2025
- 0
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025 il Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”. cd. CAM EDILIZIA.
Il nuovo Decreto CAM Edilizia, che aggiorna e sostituisce il precedente Decreto 23 giugno 2022 (DM. 256/2022) come modificato dal Decreto 5 agosto 2024, entrerà in vigore 60 giorni successivi alla sua pubblicazione in GU, ovvero il 2 febbraio 2026.
Tale revisione si è resa necessaria per adeguare i CAM al nuovo Codice Appalti, alle più recenti evoluzioni tecnologiche che riguardano la progettazione, i prodotti da costruzione, la gestione dei rifiuti, i criteri ESG e il personale di cantiere.
Ai sensi dell’art. 1 del DM, le nuove disposizioni del decreto si applicheranno:
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato dopo l’entrata in vigore del decreto;
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del nuovo decreto;
- alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente all’entrata in vigore del decreto, purchè la progettazione non sia stata ancora validata.
Il decreto, all’art. 2, introduce inoltre un regime transitorio tra il DM 256/2022, come modificato dal DM 5 agosto 2024, e i nuovi criteri.
Infatti, la precedente versione dei CAM Edilizia continuerà ad applicarsi:
- alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara costituita da un PFTE validato in vigenza del D.M. 256/2022, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del D.M. 256/2022, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.
Tra le novità principali introdotte dai CAM Edilizia 2025, di cui all’Allegato 1, parte integrate del nuovo DM, si segnalano:
- l’estensione dell’ambito di applicazione anche ai soggetti privati titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, quando essi eseguono opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, oppure in regime di convenzione;
- aggiornamenti puntuali riguardo specifiche tecniche per gli edifici;
- riguardo ai prodotti da costruzione, la previsione dell’obbligo di utilizzare specifiche percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%);
- il richiamo alla normativa vigente in materia di End of Waste, riconoscendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione ottenuto interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (in questi casi, il produttore può attestare tale percentuale mediante una propria dichiarazione, purché corredata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla normativa EoW);
- l’introduzione di due nuovi documenti relativi alla gestione dei rifiuti:
il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D di competenza del progettista che deve contenere specifiche informazioni attinenti alla fase di cantiere (es. tipologia e quantità dei rifiuti, ecc…);
il piano di gestione dei rifiuti di cantiere che deve essere redatto dall’impresa appaltatrice e che deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti (target del 70% di rifiuti da recuperare).
- specifici requisiti per il personale di cantiere, in particolare per le figure con funzioni di coordinamento..







