Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance
- 15 Gennaio 2026
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Pubblicata sul S.O. n.42 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio scorso. Per un’analisi più approfondita delle misure fiscali di maggiore interesse per edilizia, immobiliare, imprese e privati si rimanda ad un Dossier riepilogativo predisposto da ANCE.
Si segnala che per ciascuna delle misure contenute nella Legge di Bilancio seguiranno ulteriori comunicazioni di approfondimento, anche alla luce dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti.
Di seguito si fornisce una sintesi dei principali contenuti del Dossier, rinviando per ogni ulteriore dettaglio alla consultazione del documento ANCE.
DETRAZIONI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (ART.1, CO.22)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 il Bonus ristrutturazioni nella misura del 50% per l’abitazione principale e del 36% per quanto riguarda le abitazioni diverse dalla principale (limite di spesa 96.000 €).
Le aliquote dell’agevolazione si ridurranno ulteriormente nel tempo:
- nel 2027 attestandosi nella misura del 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali e del 30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse da queste (limite di spesa 96.000 €)
- nel 2028-2033 attestandosi nella misura del 30% a prescindere se si tratti, o meno, di abitazione principale (limite di spesa 48.000 €)
- dal 2034 attestandosi nella misura del 36% a regime prevista dall’art. 16-bis TUIR (limite di spesa 48.000 €)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 il Bonus mobili, vincolato a lavori di recupero agevolati con il Bonus ristrutturazioni, nella misura del 50% con limite di spesa 5.000 €
Vengono confermate per l’Ecobonus e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) le stesse percentuali del bonus ristrutturazioni per il 2026 e 2027.
Non viene prorogato Il bonus barriere architettoniche (art. 119-ter DL.34/2020) e confluisce dal 2026 nel bonus ristrutturazioni.
CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA (ART.1, CO.616-618)
Al fine di garantire il proseguimento delle opere di ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 – tra cui rientra anche l’AREA ETNEA – viene introdotto un contributo finanziario aggiuntivo rispetto a quello concesso per la ricostruzione. (Si veda, in merito, nostra precedente news del 9 gennaio 2026 “Comm. Straordinario Sisma area Etnea: Ordinanza n. 131 del 30/12/2025 – Circolare n.56 del 8/1/2026 – Comunicato n. 147 del 8/1/2026”)
Le risorse complessive ammontano a 1,62 miliardi di euro (2027–2036), ripartite per area territoriale. Per quanto concerne la ricostruzione post-sisma 2018 nell’Area etnea, viene autorizzata una spesa complessiva pari a 12,1 milioni di euro.
Il contributo copre le spese rimaste a carico dei beneficiari per lavori non completati a causa del blocco di cessione del credito/sconto in fattura.
MISURE PER LE IMPRESE
NUOVA RITENUTA D’ACCONTO SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE (ART.1, CO.112-115)
Dal 1° gennaio 2028 viene introdotta, con finalità antievasione, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito (0,5% per il 2028 e 1% dal 2029) da applicare in sede di pagamento dei corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate tra imprese.
IPERAMMORTAMENTO PER L’ACQUISTO DI NUOVI BENI STRUMENTALI (ART.1, CO.427-436)
Viene prorogato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, l’iperammortamento a favore dei titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, prodotti in UE.
PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA (ART.1, CO.438-443 E CO.448-452)
Viene prorogato per il triennio 2026-2028 il credito d’imposta ZES per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nella zona economica speciale per il Mezzogiorno. I Fondi stanziati sono 2,3 mld (per il 2026), 1 mld (per il 2027) e 750 mln (per il 2028). È stato previsto, a specifiche condizioni, anche un credito aggiuntivo del 14,61% per le imprese che hanno già presentato la comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025.
Al riguardo, si ricorda che la LR. 1/2026 – Legge di stabilità regionale 2026-2028 ha ulteriormente rafforzato lo strumento della ZES Unica, prevedendo l’istituzione della cd. Super ZES Siciliana, accompagnata da ulteriori misure di semplificazione procedurale e da regimi procedimentali speciali applicabili all’intero territorio regionale (Si veda nostra precedente news del 13 gennaio 2026 “Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 – Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”)
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (ART.1, CO.35-40)
Vengono prorogati al 30 settembre 2026 i termini per l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati, anch’essi non strumentali, con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari all’8% o 10,5% per le società “di comodo”.
MISURE DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (ART.1, CO.116)
Eliminata la disposizione originariamente prevista nel ddl della Legge di Bilancio che vietava l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti da incentivi fiscali con il pagamento dei debiti contributivi ed INAIL anche nel caso di crediti trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario. Viene ridotta da 100.000 euro a 50.000 euro la soglia di debiti fiscali iscritti a ruolo oltre la quale non è possibile effettuare la compensazione tra crediti fiscali e versamenti con l’utilizzo del modello F24.
RATEIZZAZIONE DELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI (ART.1, CO.42-43)
Interviene sulle tassazioni delle plusvalenze relative alla cessione dei beni strumentali (art. 86D.P.R. 917/1986) introducendo specifiche in caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda.
AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA (ART.1, CO.44-45)
Vengono riaperti i termini, in via straordinaria, per l’affrancamento, in tutto o in parte, dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta ancora esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che rimangono anche al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. L’affrancamento di queste componenti viene consentito con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP pari al 10%.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE FINANZIARIE (ART.1, CO.51 E 54-55)
Viene modificato il regime di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.), e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni aumentandone la tassazione ai fini delle imposte sul reddito.
MISURE PER I PRIVATI E I LAVORATORI
RIDUZIONE DELL’IRPEF (ART.1, CO.3)
Rivede, in via strutturale, gli scaglioni IRPEF riducendo l’aliquota dal 35% al 33% per i redditi da 28.000 euro a 50.000 euro. Viene confermata l’IRPEF a tre aliquote: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.001 a 50.000 € e 43% oltre 50.000 €
IRPEF – TETTO AGLI ONERI DETRAIBILI (ART.1, CO.4)
Per i soggetti titolari di redditi superiori a 200.000 €, viene prevista una riduzione per un importo di 440 euro su alcune detrazioni IRPEF (escluse spese sanitarie).
SALARI, PREMI E INDENNITÀ DI TURNO (ART.1, CO-7-12)
Stanziati per il 2026 circa 2 mld per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, destinati ad introdurre:
- un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi retributivi sugli aumenti salariali da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026 (con reddito non superiore nel 2025 a 33.000 euro),
- il taglio dal 5% all’1% dell’imposta sostituiva applicabile ai premi di produttività e sulle quote di partecipazione agli utili, erogati nel 2026 e nel 2027 ai dipendenti con reddito sino a 80.000 euro, e l’incremento della soglia di importo massimo di premio agevolato che passa da 3.000 a 5.000 euro
- un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le componenti del salario relative a turni notturni/festivi e indennità di turno corrisposti, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025.
BUONI PASTO (ART.1, CO.14)
Viene previsto l’innalzamento della soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti, che passa da 8 euro a 10 euro.
DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (ART.1, CO.17)
Viene modificata, a partire dal periodo di imposta 2026, la disciplina fiscale sulle locazioni brevi: cedolare secca 21% su una sola unità immobiliare; al 26% per la seconda abitazione locata e dal terzo immobile scatta l’attività d’impresa (obbligo di partita IVA)
ULTERIORI MISURE D’INTERESSE
ROTTAMAZIONE QUINQUIES (ART.1, CO.82-101)
Viene introdotta la cd. Rottamazione quinquies per la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a:
- imposte risultanti da dichiarazioni annuali oggetto dei cd. avvisi bonari derivanti da controlli automatici e formali ai fini delle imposte dirette;
- contributi previdenziali non versati all’INPS con esclusione di quelli derivanti da accertamenti.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, CO.102-110)
Prevista la facoltà per gli enti locali di introdurre una definizione agevolata dei tributi di loro spettanza (es. IMU e TARI) con esclusione dell’IRAP e delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali. La definizione agevolata può riguardare anche le entrate di natura patrimoniale (multe), la riduzione o azzeramento di sanzioni e interessi su tributi, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità.
AUMENTO IMPOSTA SOSTITUIVA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEI PRIVATI (ART.1, CO.144)
Viene previsto l’aumento dal 18% al 21% dell’imposta sostitutiva sul reddito applicabile alla rideterminazione del valore delle partecipazioni detenute da soggetti non esercenti attività commerciale.
Resta al 18% la misura dell’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni posseduti da soggetti non esercenti attività commerciale






