Tra le numerose disposizioni introdotte, la Legge di Bilancio 2026 (S.O. n.42 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025), nell’ottica di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, reca un’importante novità in materia di appalti pubblici di lavori, con particolare riferimento alla disciplina delle penali e dei premi di accelerazione di cui all’articolo 126, comma 2, del Codice 36/2023.

In particolare, l’articolo 1, comma 624 modifica l’articolo 126, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, intervenendo sulle fonti di copertura finanziaria del premio di accelerazione.

La disposizione prevede, infatti, che le somme disponibili indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti” – entro i cui limiti deve essere commisurato il premio di accelerazione – potranno, per effetto della citata modifica normativa, ricomprendere anche le economie derivanti dai ribassi d’asta nel limite del 50%.

Si ricorda che detta disposizione (art. 126, comma 2), già oggetto di modifica dal Correttivo (D. Lgs. 209/2024), dispone in merito agli appalti di lavori che:

  • la stazione appaltante ha l’obbligo – e non più la facoltà – di prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo;
  • l’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive;
  • il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione;
  • il premio di accelerazione è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia stato legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

Viene previsto, infine, nell’ultimo periodo del comma 624, che resta invariata la disciplina del Fondo per le opere indifferibili (FOI), di cui all’articolo 26, comma 7, del DL. 50/2022, verosimilmente, al fine di salvaguardarne la destinazione vincolata.

Si ricorda che il citato art.26, comma 7, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con il PNRR, consentendo l’adeguamento delle basi d’asta e permettendo alle S.A. di andare a gara sulla base di quadri economici aggiornati.