Con riferimento all’autoliquidazione 2025-2026, si segnala che l’INAIL ha pubblicato le due note, di seguito illustrate.

Istruzioni operative
Con nota n. 11245 del 22 dicembre 2025, l’Inail ha comunicato le istruzioni operative, con il riepilogo di tutte le scadenze, le possibilità di rateazione, le date di apertura dei servizi online e le riduzioni contributive, comprese le novità relative a quelle per andamento infortunistico favorevole.

Autoliquidazione del premio
Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è fissato al 16 febbraio 2026.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025 scade il 2 marzo 2026.
I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.
Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2026; a tal fine, va utilizzato il servizio “Riduzione Presunta”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2025), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
Nel “Fascicolo aziende” sono disponibili le “Comunicazioni delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2025/2026, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni; sono disponibili, altresì, i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”
Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025 determinato dal MEF, comunicato dall’Inail con la nota n.148/2026 di seguito riportata.
Come già segnalato dall’Istituto con la nota n. 10896/2025 (si veda nostra news dell’8 gennaio u.s. Legge di conversione n. 198/2025 del DL 159/2025: misure su salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile”), sono applicate in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico stabilite con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di Amministrazione dell’Inail.

Riduzioni del premio assicurativo
Si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2025/2026, rinviando alla nota allegata per le relative istruzioni operative:

  • incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all’art. 4 co. 3 del d. lgs. n. 151/2001;
  • incentivo per assunzioni di cui all’art. 4 co. 8-11 della legge n. 92/2012 (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti). L’Inail ricorda, in proposito, che le riduzioni contributive relative a queste assunzioni costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è, tra l’altro, che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato sia tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

Apertura servizi online
I servizi telematici relativi all’autoliquidazione 2025-2026 sono disponibili nel portale dell’Inail a partire dalle seguenti date:

  • Riduzione di Presunto: 2 gennaio 2026;
  • Invio telematico dichiarazione salari e VSAL: 8 gennaio 2026;
  • I. online (PAT): 8 gennaio 2026.

Sempre nel portale istituzionale sono, inoltre, disponibili i relativi manuali aggiornati per gli utenti (www.inail.it > Supporto > Guide e manuali operativi > Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

Coefficienti per pagamento rateale
Con nota n. 148 dell’8 gennaio 2026, l’INAIL ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2025-2026.
Il documento ricorda che il valore del tasso da applicare per il calcolo degli interessi da versare nel caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione (tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pubblicato nel sito del MEF), è pari al 2,75%.
Di conseguenza, nella nota sono indicati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, di seguito riportati:

Rata Data scadenza Data utile per pagamento Coefficienti interesse
1a 16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0
2a 16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548
3a 16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699
4a 16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849

Per ogni dettaglio si rinvia alle note sopra richiamate.