Legge di Bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza
- 23 Gennaio 2026
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Pubblicata sul S.O. n.42 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, in vigore dal 1° gennaio scorso. Per un’analisi più approfondita delle disposizioni in materia di lavoro e previdenza di maggiore interesse si rimanda ad una Nota di approfondimento predisposta da ANCE.
Si segnala che per alcune delle misure contenute nella Legge di Bilancio seguiranno ulteriori comunicazioni di approfondimento, anche alla luce dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti.
Di seguito si fornisce una sintesi dei principali contenuti della Nota, rinviando per ogni ulteriore dettaglio alla consultazione del documento ANCE.
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5% PER INCREMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI NEL SETTORE PRIVATO (ART.1, CO.7 e 12)
Viene introdotta, per il 2026, un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 2024-2026. L’agevolazione riguarda i lavoratori del settore privato con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro ed è applicata automaticamente, salvo rinuncia del lavoratore.
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’1% SU PREMI DI RISULTATO E FORME DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D’IMPRESA (ART.1, CO.8 e 9)
Si modifica in via transitoria la disciplina, relativa ai lavoratori dipendenti privati, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, rafforzando la tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme legate alla partecipazione agli utili, riducendo l’aliquota all’1 per cento e innalzando a 5.000 (lordi) euro il limite annuo agevolabile per gli anni 2026 e 2027.
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% PER ALCUNE INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI (ART.1, CO.10-12)
Viene prevista, per il solo 2026, un’imposta sostitutiva del 15% su indennità e maggiorazioni legate al lavoro notturno, festivo, nei riposi settimanali e al lavoro a turni. L’agevolazione opera entro il limite di 1.500 euro annui ed è riservata ai lavoratori privati con reddito 2025 non superiori a 40.000 euro.
RIDUZIONE DELL’IRPEF SU DIVIDENDI DI AZIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI (ART.1, CO. 13)
Viene estesa all’anno 2026 una norma transitoria che prevede la tassazione agevolata dei dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato, prevedendo la concorrenza al reddito imponibile nella misura del 50% entro il limite di 1.5000 euro annui.
MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DELLE PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL VITTO RESE IN FORMA ELETTRONICA (ART.1, CO. 14)
Viene previsto l’incremento, da 8 a 10 euro giornalieri, la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici. Si veda anche nostra news del 15/01/2026 “Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELL’ANNO 2026 (ART.1, CO. 153-155)
Viene riconosciuto un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine effettuale nel 2026. L’esonero ha durata massima di 24 mesi a sostegno dell’occupazione giovanile, femminile e nelle zone aree ZES unica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa.
APE SOCIALE (ART.1, CO. 162 e 163)
Viene prorogato al 2026 l’Ape sociale, confermando l’accesso al beneficio a partire dai 63 anni e 5 mesi per i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal comma 179. Resta il divieto di cumulo con redditi da lavoro, salvo il lavoro autonomo occasionale entri 5.000 euro lordi annui. In merito si ricorda che l’INPS con il messaggio n. 128/2026, comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (ART.1, CO. 164 e 174)
Vengono prorogate alcune misure di rifinanziamento di diversi interventi di integrazione salariale e sostegno al reddito, tra cui i piani di recupero occupazionale, le misure per le aree di crisi industriale e la CIGS per cessazione di attività, incrementando le risorse disponibili per il biennio 2026-2027.
MISURE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO ALLA VARIAZIONE DELLA SPERANZA DI VITA (ART.1, CO. 185-190 e 197)
Viene modulato l’aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, riducendo a un solo mese l’incremento applicabile nel 2027 e rinviando l’applicazione piena dal 2028. L’adeguamento non si applica a lavoratori impiegati in attività gravose, usuranti o precoci a condizione che non usufruiscano dell’APE sociale al momento del pensionamento.
INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DOPO IL CONSEGUIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO (ART.1, CO. 194)
Viene esteso l’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa anche ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata, favorendo il posticipo dell’uscita dal lavoro.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO AL “FONDO PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI NEL SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO”, cd. FONDO DI TESORERIA (ART.1, CO. 203)
Viene ampliata progressivamente la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, includendo dal 2026-2027 le imprese che raggiungono determinate soglie dimensionali e abbassando ulteriormente tali soglie a partire dal 2032.
ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART.1, CO. 204 e 205)
Viene introdotta, dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare in caso di nuova assunzione, salvo rinuncia del lavoratore entro 60 giorni. Il meccanismo riguarda sia i lavoratori di prima assunzione sia quelli già occupati in precedenza, con l’obbiettivo di rafforzare la diffusione della previdenza integrativa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART.1, CO. 201 e 202)
Vengono apportate modifiche al D. Lgs. n. 252/2005 e innalzato, dal periodo d’imposta 2026, il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare a 5.300 euro annui.
MISURE DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIU’ FIGLI (ART.1, CO. 206 e 207)
Si rinvia al 2027 l’esonero contributivo strutturale per le madri lavoratrici e si introduce, per il 2026, una misura transitoria di integrazione al reddito pari a 60 euro mensili, non imponibili, a favore delle madri con due o più figli e reddito da lavoro non superiore 40.000 euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROMUOVERE L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI (ART.1, CO. 210 e 213)
Si riconosce, dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro un esonero totale, entro specifici limiti, per l’assunzione di donne madri di almeno tre figli prive di occupazione regolare. La durata dell’agevolazione varia in base alla tipologia contrattuale.
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEI CONTRATTI DI LAVORO PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI (ART.1, CO. 214 – 218)
Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori con almeno tre figli e si prevede, a favore dei datori di lavoro, un esonero contributivo temporaneo per incentivare tali trasformazioni. Con decreto del Ministro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, saranno adottate le disposizioni per l’attuazione dell’esonero in esame.
RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI E DI CONGEDO DI MALATTIA PER I FIGLI MINORI (ART.1, CO. 219 e 220)
Si estende, fino a quattordici anni di età del figlio, la fruizione del congedo parentale e dell’indennità correlata, oltre ad ampliare il numero di giorni di congedo per malattia dei figli di età superiore ai tre anni.
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO IN SOSTITUZIONE DELLE LAVORATRICI IN CONGEDO (ART.1, CO. 221)
Si consente la proroga del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, al fine di permettere un periodo di affiancamento successivo al rientro, entro il primo anno di vita del bambino.







