Whistleblowing: Canali di segnalazione interni ed esterni – Linee guida ANAC
- 12 Febbraio 2026
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Si fornisce un quadro unitario e aggiornato della disciplina in materia di Whistleblowing, alla luce delle Linee guida ANAC adottate in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.
In particolare, si richiama:
- La Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, recante le Linee guida sulla procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;
- la Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025, recante le Linee guida sulla gestione dei canali interni di segnalazione, che integrano e completano il quadro regolatorio già definito.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Nel settore privato, la disciplina si applica:
- ai soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- ai soggetti rientranti negli ambiti previsti dall’allegato 1 al D. Lgs. n. 24/2023, anche sotto la soglia dei 50 dipendenti;
- ai soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
Ai fini del calcolo della media annua dei dipendenti, occorre fare riferimento ai dati risultanti delle visure camerali relative all’anno solare precedente (o all’ultima visura disponibile per le imprese di nuova costituzione).
CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE
Le linee guida ANAC ribadiscono il ruolo centrale del canale interno, quale strumento prioritario per la prevenzione e l’emersione tempestiva delle violazioni.
L’attivazione del canale interno deve avvenire sentite le rappresentanze sindacali, con modalità rimesse alla discrezionalità dell’ente; tale coinvolgimento ha natura informativa e non vincolante, ma è obbligatorio ai fini della conformità della procedura.
La segnalazione può essere effettuata:
- in forma scritta, preferibilmente tramite piattaforme informatiche dedicate, idonee a garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali;
- in forma orale, tramite linee telefoniche, sistemi di messagistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto, assicurando adeguate modalità di tracciamento.
Al riguardo, si ricorda che è a disposizione delle imprese associate, ad un prezzo scontato, la specifica sezione “segnalazioni” dell’applicativo informatico SQuadra Edilizia, che permette alle imprese associate di adempiere all’obbligo di istituzione del canale interno, in conformità con quanto disposto dal D. Lgs n. 24/2023 (cfr. comunicazione Ance 20 ottobre 2023). Si informa altresì che tale canale è in linea con le indicazioni fornite dall’Anac, nell’ambito di tali Linee guida. Nel documento sono state inoltre ricordate le ipotesi sanzionatorie, i requisiti del gestore del canale interno (imparzialità e indipendenza) e le ipotesi di cumulo degli incarichi (ad es. responsabile protezione dati – RPD e gestore canale whistleblowing).
L’uso della posta della posta elettronica ordinaria o PEC è espressamente sconsigliato, in quanto non idoneo a garantire un adeguato livello di riservatezza.
Il gestore del canale interno deve operare in condizioni di imparzialità e indipendenza; non gli compete l’accertamento delle responsabilità individuali né il controllo di legittimità o di merito sigli atti degli enti.
Gestione delle segnalazioni: il segnalante deve ricevere un riscontro entro tre mesi, anche di natura interlocutoria, qualora l’istruttoria non sia ancora conclusa. Al termine dell’attività di verifica, gli esiti dovranno comunque essere comunicati.
Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.
È inoltre necessario prevedere specifiche attività di formazione e informazione, rivolte sia ai soggetti incaricate della gestione delle segnalazioni sia al personale interno ed esterno.
CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA
Il ricorso al canale esterno ANAC è ammesso, tra l’altro, nei casi in cui:
- il canale interno non sia attivo o non conforme;
- la segnalazione interna non abbia avuto seguito;
- sussista il rischio di ritorsioni o di mancata efficace gestione
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La divulgazione pubblica è consentita solo al ricorrere delle condizioni tassativamente previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e chiarite dalle linee guida ANAC.
La normativa non riconosce un diritto automatico del soggetto segnalato ad essere informato della segnalazione; tale diritto è garantito nell’ambito di eventuali procedimenti avviati a seguito della conclusione delle attività di verifica.







