L’INPS, con la circolare n. 10/2026, ha fornito le istruzioni relative all’esonero contributivo previsto all’art. 24 del D. L. n. 60/2024 (Decreto Coesione), convertito in L. n. 95/2024, attuato con Decreto interministeriale del 7 gennaio 2025.
L’agevolazione consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) fino a un massimo di 650 euro al mese per ciascun lavoratore,  per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nella ZES Unica per il mezzogiorno e per una durata che può arrivare fino a 24 mesi.

AMBITO TERRITORIALE
L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuale presso sedi o unità produttive ubicate nelle seguenti regioni della ZES Unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché Marche e Umbria dal 20/11/2025.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio:
– Datori di lavori privati (anche non imprenditori) che nel mese dell’assunzione occupino fino a 10 dipendenti.
Il requisito dimensionale è verificato al netto del lavoratore assunto con incentivo.

LAVORATORI INCENTIVABILI
L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che:
– Abbiano compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione;
– Siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Lo stato di disoccupazione deve risultare da dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e permanere per almeno 24 mesi. È ammessa la fruizione residua del beneficio in caso di riassunzione del medesimo lavoratore 8da parte dello stesso o diverso datore) entro il periodo agevolabile, nei limiti dell’importo già autorizzato.
Non è ammesso il beneficio in caso di licenziamento effettuato nei sei mesi successivi alla prima assunzione incentivata.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI
Sono incentivabili le assunzioni:
– A tempo indeterminato;
– Di personale non dirigente.
– Effettuale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Sono esclusi:
– Trasformazioni da tempo indeterminato;
– Apprendistato;
– Lavoro intermittente;
– Lavoro domestico.

Sono ammessi:
– Contratti part-time (con riparametrazione del massimale);
– Somministrazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Durata massima incentivo 24 mesi.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Oltre ai requisiti generali sugli incentivi:
– Regolarità contributiva (DURC);
– Assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza
– Rispetto della contrattazione collettiva.

Condizioni specifiche:
– Nessun licenziamento per GMO o collettivo nei sei mesi precedenti;
– Divieto di licenziamento nei sei mesi successivi (pena revoca);
– Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
– Rispetto clausola Deggendorf (aiuti di Stato).
L’incremento occupazionale deve essere reale e consolidato nei 12 mesi successivi.

CONTABILITA’
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.

PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore di lavoro deve presentare domanda telematica tramite: Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) –  “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
Dati richiesti:
– Dati impresa e numero dipendenti;
– Dati lavoratore e stato di disoccupazione;
– Tipologia contrattuale;
– Retribuzione media e aliquota contributiva;
– Regione e provincia di svolgimenti di attività.

INPS
– Calcola l’importo spettante;
– Verifica capienza risorse;
– Consulta registro Aiuti di Stato;
– Autorizza e registra il beneficiario.
L’importo autorizzato costituisce il massimale fruibile.

Controlli successivi potranno comportare recupero di somme e sanzioni in caso di indebita fruizione.
Il Bonus ZES rappresenta una misura strutturata di incentivazione all’occupazione stabile nel mezzogiorno, con particolare attenzione alle piccole imprese e ai lavoratori over 35 disoccupati di lunga durata.
Infine, la circolare fornisce le istruzioni operative per l’esposizione del beneficio nei flussi Uniemens, istituendo il codice causale “EZES”, da utilizzare con i codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati). La fruizione è ammessa a partire dalla competenza di febbraio 2026, anche per le assunzioni già effettuate nel periodo agevolato.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rinvia alla circolare INPS n. 10/2026 e alla Nota di approfondimento ANCE.