ZES Unica Mezzogiorno – Modello di comunicazione credito d’imposta aggiuntivo ZES 2025_Provv. AdE n. 56564 del 16 febbraio 2026
- 3 Marzo 2026
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In continuità con le nostre precedenti comunicazioni con riferimento al credito d’imposta ZES Unica – Zona economica speciale per il Mezzogiorno, alla luce della contributo aggiuntivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 a favore delle imprese che hanno validamente presentato, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per ottenere il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica 2025 (si veda news del 15 gennaio u.s. – Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance), si rende noto che l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del comma 449, ha emanato il Provvedimento n. 56564 del 16 febbraio 2026 con il quale è stato approvato il Modello di Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, ai fini della fruizione del credito d’imposta.
L’art. 1, commi 448-452 della Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025) ha introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta (di seguito Credito d’imposta aggiuntivo) pari al 14,61%, a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito Comunicazione integrativa), per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica 2025.
Il credito d’imposta del 14,61% si aggiunge all’importo-base del credito Zes per il 2025, pari al 60,38% (stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n.570046 del 12 dicembre 2025) e già accordato alle imprese a seguito della verifica del numero di comunicazioni integrative e dell’importo degli investimenti alla data del 2 dicembre 2025.
In totale, quindi, il credito d’imposta Zes sommando le due percentuali (14,61% + 60,38%) spetta per il 2025 in misura pari al 75% degli investimenti effettuati.
Per poter fruire del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES UNICA, l’ulteriore comunicazione deve essere inviata dal 15 aprile al 15 maggio 2026, dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, esclusivamente in via telematica tramite il software “AGGIUNTIVO ZES UNICA” disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 3.1 del Provv.).
Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, verrà messa a disposizione nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni (paragrafo 3.2 del Provv.).
Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 15 maggio 2026 (paragrafo 3.3 del Provv.).
La comunicazione può essere scartata nei seguenti casi (paragrafo 3.6 del Provv.):
- il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell’invio;
- il richiedente non abbia validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa.
Si precisa che il maggior credito d’imposta del 14,61% viene riconosciuto a condizione che l’impresa non abbia ottenuto, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della Comunicazione integrativa, il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, cd. “Transizione 5.0” (paragrafo 1.2 del Provv.).
Inoltre, le istruzioni al Modello confermano che la somma fra le due percentuali di credito riconosciuto non deve eccedere l’importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa che era stata trasmessa entro lo scorso 2 dicembre (paragrafo “A cosa serve il modello e chi lo utilizza” delle Istruzioni).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, ed in ogni caso solo dopo il rilascio di una ricevuta successiva a quella di presa in carico della comunicazione, con la quale l’Agenzia comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo del beneficio (paragrafo 4.1 e 4.2 del Provv.).
Inoltre, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve rendere le dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nel Modello o, in mancanza, deve compilare il Quadro C dello stesso (paragrafo 4.3 del Provv.).In questo caso, prima di utilizzare il credito Zes, l’impresa deve attendere la comunicazione di assenso dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’effettuazione dei controlli antimafia.
Sul tema, si ricorda che il credito d’imposta Zes è stato prorogato dall’ultima Legge di Bilancio per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Con il Provvedimento n.3882 del 30 gennaio scorso, sono stati già approvati i Modelli di comunicazione (iniziale ed integrativa) per fruire del beneficio (si veda nostra news del 12 febbraio u.s. “ZES Unica Mezzogiorno 2026-2028 – Nuovi modelli di comunicazione_Provv. AdE n. 3882 del 30 gennaio 2026”).







