Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 28 febbraio 2026, la Legge n.26 del 27 febbraio 2026, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Decreto Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in vigore dal 27 febbraio 2026, che ha disposto un ulteriore estensione della proroga straordinaria di termini dei permessi di costruire, SCIA e convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 (cd. Crisi Ucraina).

In particolare, l’art. 9, comma 2-bis del Decreto Milleproroghe come integrato dalla Legge 26/2026, nel modificare l’art. 10-septies del DL. 21/2022, ha esteso da trentasei mesi (3 anni) a quarantotto mesi (4 anni) (12 mesi in più rispetto a quanto previsto fino ad oggi) i termini di inizio e fine lavori con riguardo a:

1) permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025;

2) SCIA presentate fino al 31 dicembre 2025;

3) convenzioni formatesi fino al 31 dicembre 2025.

In precedenza, tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2024, come da ultima proroga disposta dalla Legge n.15 del 21 febbraio 2025, di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe) (si veda nostra news del 27 febbraio 2025 Legge n.15 del 21 febbraio 2025 di conversione del D.L. n. 202/2024 cd. Decreto Milleproroghe – Disposizioni di interesse per il settore”) che estendeva da 30 a 36 mesi detti termini di inizio e fine lavori.

Si ricorda che la proroga non è automatica, pertanto per poterne usufruire occorre che il titolare comunichi al Comune di volersi avvalere della disposizione di legge.

Si ricorda altresì che l’art. 10-septies del DL 21/2022, all’ultimo periodo del comma 1, lett. a), specifica espressamente che la proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi:

  • dell’art. 15, comma 2 Dpr 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
  • dell’art. 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020 (proroga legata alla pandemia e pari ad un anno per l’inizio lavori e tre anni per la fine lavori);
  • dell’art. 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020 (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

È quindi possibile estendere più volte l’efficacia di titoli abilitativi e Scia usufruendo di norme di proroga ordinaria o straordinaria, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia decorso al momento in cui si procede con la volontà di beneficiare dell’ulteriore proroga.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito il testo dell’art. 10-septies del Decreto Legge 21/2022 come risultante in seguito alle modifiche apportate dall’art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 200/2025 come integrato dalla Legge 26/2026:

“1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2025, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4 -bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

In ordine all’applicazione in ambito regionale dell’art. 10-septies del D.L. 31/2022, si richiama la circolare ARTA n. 5/2022  (sul punto si veda nostra precedente news del 13 luglio 2022 – “Dip.Reg.Urbanistica – Circolare n.5/2022: Proroga titoli abilitativi art. 10 septies L. 51/2022”), la quale ha chiarito che le suddette proroghe trovano completa applicazione sul territorio della Regione Siciliana senza necessità, da parte del legislatore regionale, di alcun recepimento.