Consorzi e appalti: unitarietà dell’aliquota IVA nei rapporti con le consorziate
- 12 Marzo 2026
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Con l’Ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di detrazione e rimborso IVA nelle operazioni tra consorzi e imprese consorziate, nell’ambito di lavori relativi ad appalti pubblici, chiarendo che, nelle prestazioni rese dalle imprese consorziate in favore del consorzio, il diritto alla detrazione IVA spetta solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta in base alla reale qualificazione dell’operazione, non rilevando l’eventuale maggiore imposta indicata in fattura.
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso IVA avanzata da un consorzio, costituito per la realizzazione di una metropolitana, relativa agli anni d’imposta 2004-2007 per un importo complessivo di circa 1,38 milioni di euro. Il credito IVA derivava dal fatto che le operazioni attive del consorzio erano soggette ad aliquota del 10% e le operazioni passive con le consorziate erano state fatturate con aliquota ordinaria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate i rapporti tra consorzio e consorziate dovevano essere qualificati come subappalto e pertanto anche tali operazioni avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota del 10%.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano dato ragione al contribuente, ritenendo che i rapporti consistessero in noleggio di macchine e attrezzature e distacco o trasferimento temporaneo di personale. Con applicazione, dunque, dell’aliquota IVA ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha rigettati i primi tre motivi di ricorso – di natura processuale – dell’Agenzia delle Entrate e accolto il quarto motivo, relativo alla corretta applicazione dei principi in materia di detrazione IVA, rafforzando il principio secondo cui, ai fini IVA, il rapporto tra consorzio e consorziate deve essere letto in chiave unitaria. Da ciò discende l’impossibilità di frammentare il regime fiscale delle operazioni attraverso una diversa una diversa qualificazione delle prestazioni interne.
La Corte, dunque, risolve il problema richiamando la natura strumentale della società o del consorzio costituito per l’esecuzione dell’appalto.
Secondo giurisprudenza consolidata infatti:
- Il consorzio o la società consortile costituisce una struttura operativa al servizio delle imprese consorziate;
- L’attività svolta tramite tale struttura resta sostanzialmente riferibile alle imprese stesse.
Da ciò discende il principio dell’unitarietà del regime della “doppia fatturazione”, già affermato in precedenti decisioni della Corte. In base a tale orientamento il regime IVA applicato nella fattura emessa verso il committente deve necessariamente riflettersi anche nei rapporti interni tra consorzio e consorziate. Ne consegue che non è possibile applicare aliquote differenti quando le prestazioni delle consorziate sono strumentali all’esecuzione dell’appalto.







