Con la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025) (vedi nostra precedente news del 23/01/2026 “Legge di Bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza”) concernente gli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, erogati nel corso del 2026.

Si tratta, in particolare, di:

  • un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7 Legge di Bilancio 2026);

  • un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15%, per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, commi 10 e 11 Legge di Bilancio 2026).

È sulla disciplina di queste due misure che si sofferma l’Agenzia delle Entrate chiarendo alcuni aspetti applicativi.

INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI RINNOVI CONTRATTUALI (Art. 1 comma 7), viene chiarito che:
L’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

A titolo di esempio: se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia spalmato su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026. Se, ad esempio, un rinnovo contrattuale stipulato nel 2025 prevede un aumento complessivo di 200 euro, diviso su più anni in rate da:

  • ­27,00 euro dal 1° giugno 2025
  • ­53,00 euro dal 1° giugno 2026
  • ­59,00 euro dal 1° giugno 2027
  • ­61,00 euro dal 1° giugno 2028

In questo caso l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, sugli importi erogati nel 2026 ovvero su 27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro + 53 euro da giugno a dicembre 2026.

Con specifico riferimento al Ccnl Ance/Coop, rinnovato, come è noto, il 21 febbraio 2025, si ricorda che sono state stabilite le seguenti tranches di aumento retributivo, al parametro 100:

  • 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
  • 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
  • 50,00 euro dal 1° marzo 2027.

Pertanto, l’imposta sostitutiva trova applicazione sugli aumenti retributivi corrisposti nel 2026, ovvero su 80 euro per i mesi di gennaio e febbraio 2026 e su 130 euro (ossia 80 + 50) da marzo a dicembre 2026.
Si ritiene che vi rientrino per la quota di retribuzione corrispondente agli incrementi contrattuali, anche le ferie (stante il riferimento, nella circolare in esame, alle “dodici mensilità”) e i permessi (disciplinati, con riguardo al Ccnl Ance/Coop, dagli articoli 5 e 43).
Pertanto, con specifico riferimento agli operai dell’edilizia, si ritiene che l’imposta sostitutiva si applichi, sempre per la quota derivante dagli incrementi contrattuali, sull’accantonamento Gnf (Gratifica natalizia e ferie), nonché sulla retribuzione per i riposi annui (di cui al citato art. 5 del Ccnl).
Gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità, la tredicesima, e la quattordicesima.
Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità, l’infortunio.
Restano, invece, esclusi: scatti di anzianità e somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività, come ad esempio le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni (es. straordinari) o le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Allo stesso modo sono escluse le somme erogate una tantum, al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che hanno carattere straordinario, e il Tfr.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, ma occorre l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria.
Le predette somme erogate nell’anno 2026 sono soggette a imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali entro il limite annuo di 1.500 euro
Il limite reddituale riferito al 2025, al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;

MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE E INDENNITÀ DI TURNO (commi 10 e 11), viene chiarito che:
L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del 15%, riguarda esclusivamente:

  • le maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 66/2003 e del Ccnl;
  • le maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro svolto nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dal Ccnl (in proposito, la circolare precisa che il “riposo settimanale” è quello individuato dal Ccnl, a prescindere dalla circostanza per cui coincida, o meno, con la domenica);
  • le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dal Ccnl. La circolare evidenzia che la nozione di “turno” è rinvenibile nella definizione di cui all’art. 1 co. 2 lett. f) del d. lgs. n. 66/2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nel Ccnl.

Rientrano nell’ambito applicativo anche le indennità di reperibilità, previste dal Ccnl, connesse a queste tipologie di lavoro.
La circolare precisa che sono assoggettati a imposta sostitutiva solo gli importi “aggiuntivi” collegati ai suddetti istituti, ove previsti dal Ccnl, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno.

Restano escluse le somme connesse a istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni); gli elementi di retribuzione diretta ordinaria, incluse la tredicesima e la quattordicesima; i compensi, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostitutivi in tutto o in parte della retribuzione ordinaria; il Tfr.
Sono espressamente escluse le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, ma occorre l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria;

Il limite annuo complessivo di 1.500 euro rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assogettati all’imposta sostitutiva art. 1, commi 192 e ss della legge 208/2015.

Il limite reddituale riferito al 2025, al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;

Con la Risoluzione 3/E/2026 sono stati istituiti i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Circolare AdE 2/E del 2026.