Pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) il nuovo avviso pubblico relativo alla Misura M4.C1 – Investimento 5 “Student housing fund”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obbiettivo di incrementare in modo significativo l’offerta di alloggi e residenze universitarie sul territorio nazionale.

L’Avviso è finalizzato alla realizzazione e alla messa a diposizione di nuovi posti letto destinati agli studenti delle istituzioni della formazione superiore.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche PNRR volte a potenziare il diritto allo studio e a favorire l’accesso all’istruzione universitaria, anche attraverso il miglioramento delle condizioni abitative degli studenti.

Al seguente link è disponibile l’Avviso pubblico Cdp del 19 gennaio 2026 e i relativi allegati: https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page.

Di seguito si riportano i principali elementi di interesse.

Dotazione finanziaria e obbiettivi territoriali (Art. 4)  
La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari ad almeno 579 milioni di euro. Una quota significativa delle risorse, non inferiore al 40%, è destinata alle regioni del mezzogiorno, in coerenza con gli obbiettivi riequilibrio territoriale previsti dal PNRR.

Soggetti ammessi alla partecipazione (Art. 5)
Possono presentare domanda soggetti pubblici e privati, tra cui imprese, operatori economici e altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento purché in possesso dei requisiti richiesti.
Sono esclusi i soggetti in condizioni di irregolarità, quali procedure concorsuali, cause ostative antimafia o violazioni della normativa antiriciclaggio.

Tipologia di interventi ammissibili (Art. 7)
Sono finanziabili interventi volti alla creazione di nuove residente universitarie o all’adattamento di immobili esistenti , purché idonei a garantire standard qualitativi adeguati.
Gli immobili devono essere localizzati in contesti urbani sede di istituzioni universitarie (o nelle immediate vicinanze) e devono consentire la realizzazione di almeno 18 posti letto per ciascun intervento anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici localizzati all’interno della medesima circoscrizione di decentramento comunale, ovvero nell’ambito di circoscrizioni diverse purché contigue, ovvero per i Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti all’interno del territorio dello stesso Comune.
Non risultano ammissibili alloggi già attivi dodici mesi prima della data di pubblicazione dell’Avviso stesso.
Gli interventi non devono comprendere l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale

Entità del contributo e termine di realizzazione degli interventi (Art. 9)  
Per ciascun posto letto effettivamente messo a disposizione è riconosciuto un contributo fisso pari a 19.966,66 euro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’avviso.
Sono previste riduzioni dell’importo in alcuni casi specifici relativi alla riproposizione di domande già presentate nell’ambito del precedente bando del Mur di cui al DM 481/2024.
In particolare, il contributo è pari a:

  • 000 euro per posto letto in caso di rinuncia volontaria alla precedente candidatura e successiva riproposizione della domanda sul nuovo Avviso;
  • 000 euro per posto letto qualora la domanda sia ripresentata non per rinuncia ma a seguito di esclusione dal precedente bando per risorse insufficienti a seguito della rimodulazione del target operata dalla revisione del Pnrr approvata il 17 novembre 2025 e uno stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 non compatibile con la messa a disposizione dei posti letto entro i termini originari;
  • 966,66 euro per le domande riproposte a seguito di esclusione dal precedente bando per incapienza delle risorse, qualora lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 risulti compatibile con il rispetto delle tempistiche previste.

Il contributo è erogato a valle della realizzazione dell’intervento e della messa a disposizione dei posti letto, ed è finalizzato a coprire una quota dei proventi da locazione relativi ai primi tre anni di gestione delle residenze universitarie. Non copre i costi di realizzazione degli interventi, che restano integralmente a carico del soggetto proponente.
I contributi devono essere erogati entro il 30 giugno 2027, a seguito delle verifiche previste dall’Avviso in merito alla realizzazione degli interventi e alla effettiva messa a disposizione dei posti letto. A tal fine gli interventi di messa a disposizione dei posti letto devono essere conclusi entro il 15 maggio 2027, per consentire le verifiche tecniche e amministrative da parte di Cdp e dell’Agenzia del Demanio. Eventuali variazioni del cronoprogramma, per cause di forza maggiore, indipendenti dal soggetto beneficiario, dovranno essere approvati dal Comitato di Investimento e, comunque, la conclusione del cronoprogramma deve essere precedente a 15 maggio 2027.

Termini e modalità di presentazione e selezione delle domande (Artt. 11 – 12)
Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 29 giugno 2026 (ore 23:59), salvo esaurimento anticipato delle risorse.
L’istruttoria e la verifica di ammissibilità sono affidate a un apposito Comitato di Investimento, mentre la gestione operativa dell’intervento è demandata a Cassa Depositi e Prestiti.
Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente tramite il Portale Fondi Nazionali ed Europei di Cdp (https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page) previa registrazione e accreditamento al servizio telematico dedicato.

Gestione delle richieste (Art. 14)
Le domande sono presentate secondo una procedura “a sportello”; con valutazione in ordine cronologico di arrivo, fatta salva la facoltà di valutare prioritariamente le candidature utili a rispettare l’obiettivo di cui all’art. 4, comma 2, del presente Avviso e/o a soddisfare i fabbisogni minimi di cui all’Allegato 1 e all’art. 4, comma 3, del presente Avviso.
Gli interventi sono finanziati fino all’esaurimento delle risorse disponibili al momento della notifica dell’atto d’obbligo. Le risorse si considereranno impegnate solo a seguito della sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

Monitoraggio dell’avanzamento e della conclusione degli interventi (Art. 16)  
I contributi devono essere erogati entro il 30 giugno 2027, a seguito delle verifiche previste dall’Avviso in merito alla realizzazione degli interventi e alla effettiva messa a disposizione dei posti letto.
Ciascun intervento ammesso al contributo è collegato ad uno specifico cronoprogramma di attuazione degli interventi, contenuto nella richiesta di contributo di cui all’Allegato 5 dell’ Avviso, che descrive le diverse fasi di attuazione e individua obiettivi intermedi e finali e il termine di conclusione, ultimazione e collaudo dei lavori o certificato di conclusione lavori. Nel corso della realizzazione degli interventi, CDP potrà, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio, verificare a fini di monitoraggio il rispetto del cronoprogramma dell’intervento, anche tramite visite in loco.
Al termine della realizzazione degli interventi, inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 889, della Legge di bilancio 2026, l’Agenzia del Demanio effettua una verifica finale, tramite visita in loco, e rilascia a CDP una certificazione della avvenuta corretta realizzazione dell’Intervento e messa a disposizione dei posti letto, propedeutica all’erogazione dei contributi su cui CDP farà pieno affidamento.

Obblighi dei soggetti beneficiari (Art. 18)  
I beneficiari sono tenuti a rispettare specifici vincoli gestionali e sociali. In particolare:

  • Gli immobili devono mantenere la destinazione prevalente a residenza universitaria per un periodo complessivo di almeno 12 anni, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto;
  • I canoni di locazione devono essere ridotti di almeno il 15% rispetto ai valori medi di mercato;
  • Almeno il 30% dei posti letto deve essere riservato a studenti meritevoli e privi di mezzi, individuati tramite i sistemi regionali per il diritto allo studio.

Meccanismi sanzionatori  (Art. 20)
Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, in presenza di qualsiasi violazione, irregolarità o inadempienza rispetto agli obblighi, ai requisiti e alle condizioni previste dal bando e dalla normativa di riferimento.

In caso di revoca totale o parziale del contributo nonché di mancata assegnazione dello stesso, si procederà con il disimpegno dei relativi importi e con il recupero delle eventuali somme già erogate, con relativa eventuale escussione delle garanzie, laddove prevista, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge.