Patente a Crediti – INL D.D. n. 24 del 6 marzo 2026: Costituzione Commissioni Territoriali recupero crediti
- 23 Marzo 2026
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Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 6 marzo 2026 del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 settembre 2024, n. 132 (cd. decreto attuativo della patente a crediti) per il recupero dei crediti della patente.
All’articolo 1 il decreto riporta la composizione della Commissione. Sono invitati a partecipare senza diritto di voto, un rappresentante dall’ASL esperto in materia di salute e sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST). Spetta all’organismo paritetico comunicare il nominativo del RLST da invitare
L’articolo 2 disciplina l’ambito di competenza, individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.
In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio nella Regione Sicilia è competente la Commissione operante nella Regione Calabria (disposizioni specifiche sono altresì previste per le province di Trento, Bolzano)
L’articolo 3 riguarda la richiesta di integrazione dei crediti. Spetta all’impresa e al lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettere per via telematica alla segreteria della Commissione l’istanza motivata di recupero Alla documentazione utile allegata, l’azienda interessata può allegare una proposta di piano di recupero dei crediti, nonché di essere auditi
L’articolo 4 disciplina lo svolgimento delle riunioni.
L’articolo 5 disciplina le modalità di recupero dei crediti. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare (15 crediti).
La Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle emanande Linee guida.
La Commissione può richiedere:
- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (SGSL, MOG-SSL, ecc).
Le predette linee guida, che verranno emanate da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, individueranno modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni.
Forniranno altresì indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.
Gli adempimenti da attuare da parte delle imprese e lavoratori autonomi devono essere proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare, affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.
Il decreto stabilisce poi che, dietro richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti finalizzati al recupero crediti, la Commissione si riunisca di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi. Una volta riunita, ha altri 15 giorni per deliberare sulla effettiva realizzazione degli interventi.
Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.
Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.
L’articolo 6 prevede infine un monitoraggio annuale da parte dell’INL sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali.
Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’INL può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al provvedimento e la revisione delle Linee guida che verranno emanate da INL ed Inail.






