Legge 11 marzo 2026, n. 34, articolo 5 – Modifica alla disciplina dei Consorzi Stabili
- 27 Marzo 2026
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La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le piccole e medie imprese) pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 68 del 23 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile 2026, interviene con il suo articolo 5 sull’art. 67, comma 5, del D. Lgs n. 36 (Codice del Contratti Pubblici) sulla disciplina dei consorzi ammessi alle procedure di affidamento.
La ratio dell’intervento si colloca nel più ampio disegno della legge annuale per le PMI, volto a rafforzare gli strumenti aggregativi tra imprese, ampliando la partecipazione delle stesse al mercato dei contratti pubblici e valorizzando il ruolo dei consorzi, in particolare quelli stabili.
QUADRO NORMATIVO PREVIGENTE (ART. 67, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023)
Nel testo originario, l’art. 67, comma 5 prevede:
- La possibilità per i consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane a partecipare alla procedura di gara;
- Rinvia al disposto degli artt. 94 e 95 (riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica);
- Rinvia al comma 3 del medesimo articolo per il regime di qualificazione e partecipazione.
Elemento caratterizzante del regime previgente era quindi l’esclusione dei consorzi stabili dal perimetro espresso della disposizione e assetto normativo più frammentato tra le diverse tipologie di consortili.
NOVITA’ INTRODOTTE DALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 34/2026
L’art. 5, introdotto durante l’esame parlamentare, interviene sul tema della qualificazione per partecipare alle gare d’appalto pubbliche, con particolare riferimento ai consorzi non necessari. La norma amplia la possibilità, estendendola ai consorzi stabili, di utilizzare requisiti propri e introduce ulteriori obblighi e facoltà. In particolare l’articolo modifica il comma 5 dell’art. 67 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs n. 36/2023).
Nella versione vigente, tale disposizione consente ai consorzi di cooperative, ai consorzi tra imprese artigiane (non contemplando i consorzi stabili), di partecipare alle gare utilizzando requisiti propri, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 (riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica) e del comma 3 dell’articolo medesimo (che disciplina per i consorzi e le consorziate i requisiti generali, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione), utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Dal 7 aprile, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 5 della legge 34/2026, dette regole sono estese anche ai consorzi stabili.
Segnatamente si ricorda che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, rientrano nella definizione di operatori economici i consorzi stabili, costituiti da almeno tre consorziati, che decidono di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per un periodo minimo di 5 anni, creando una struttura comune.
L’art. 5 prevede, che anche i consorzi stabili debbano rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti per partecipare alle procedure di affidamento (il riferimento al comma 3 è sostituito con quello ai commi 1 e 3).
Infine, la norma in esame, intervenendo sempre sul comma 5 dell’art. 67, introduce l’ulteriore possibilità per i suddetti soggetti di partecipare alle procedure di gara, facendo valere, per la loro qualificazione, i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (sostituzione di <<e, nel novero di questi,>> con <<ovvero>>) secondo quanto previsto dall’Allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (rinvio all’Allegato II.12).







