Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” (cd. Decreto Fiscale), entrato in vigore il 28 marzo 2026, e attualmente in attesa di essere convertito in legge.

Per quanto di interesse, si illustrano di seguito alcune delle principali misure fiscali rivolte alle imprese.

Art. 7 – Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Al fine di agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi, l’articolo 7 ha eliminato la clausola che limitava l’accesso all’iperammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

L’agevolazione viene pertanto estesa anche agli investimenti in beni realizzati in Paesi extra-Ue, purché inclusi negli allegati IV e V della legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) e risultino interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si ricorda che, nella versione originaria della misura – introdotta dall’art.1, commi 427-437 della legge di Bilancio 2026 (si veda nostra precedente comunicazione del 15 gennaio 2026 Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”) – era previsto, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini IRPEF/IRES, a favore dei titolari di reddito d’impresa che effettuassero investimenti in beni strumentali purchè prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Tale limitazione aveva generato diffuse criticità, sia per la ridotta disponibilità di beni “made in UE” in alcuni settori produttivi, sia per le difficoltà operative nel ricostruire con certezza l’origine geografica dei beni, soprattutto in presenza di filiere produttive articolate.

La modifica intervenuta con l’articolo 7 del DL in esame ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, ampliando così la gamma di beni acquistabili e potenzialmente agevolabili.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione:

  • beni materiali e immateriali nuovi;
  • beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Per questi ultimi, la clausola “made in UE” dovrebbe essere rimasta in vigore, anche se sul punto si attendono chiarimenti in sede di conversione in legge del Decreto.

Resta confermata la struttura dell’incentivo, che consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili in relazione alla fascia di investimento, come di seguito indicate:

Fascia di investimento Maggiorazione
fino a 2,5 mln 180%
oltre 2,5 mln fino a 10 mln 100%
oltre 10 mln fino a 20 mln 50%

Si ricorda che, diversamente dal credito d’imposta Transizione 5.0, non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell’impresa medesima.

Si segnala, infine, che la piena operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione del Decreto attuativo del MIMIT, di concerto con il MEF, che definirà le modalità operative e di accesso al beneficio.

Art. 11 – Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX
L’articolo 11, comma 4, è intervenuto sul regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, abrogando le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 [art.1, commi da 51 a 55] (si veda nostra precedente comunicazione del 15 gennaio 2026 “Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”).

Pertanto, viene rispristinata la previgente disciplina, già in vigore fino al 31 dicembre 2025, che prevede il seguente regime:

  • per le società di persone e per gli imprenditori individuali, resta imponibile il 58,14% dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazione (esenzione del 41,86%)
  • per le società di capitali e gli enti soggetti Ires, i dividendi e le plusvalenze da cessione di partecipazione continuano ad essere esenti per un importo pari al 95% del loro ammontare (imponibilità del 5%)

Si precisa che non si procede all’analisi dell’articolo 8 rubricato “Misure fiscali in favore delle imprese”, in materia di Credito di imposta Transizione 5.0, in quanto tale disposizione è stata successivamente modificata dal DL n. 42/2026 (in merito si veda nostra comunicazione del 10 aprile 2026 DL n. 42 del 3 aprile 2026 – Decreto Carburanti-bis: disposizioni in materia di credito d’imposta Transizione 5.0 e contributo fotovoltaico).