Divieto di rinegoziazione degli elementi essenziali nei contratti pubblici – Ordinanza Cassazione n. 7994/2026
- 16 Aprile 2026
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La Corte di Cassazione, sezione I civile, con l’ordinanza n. 7994 del 31 marzo 2026, ha ribadito principi fondamentali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla modifica delle condizioni contrattuali in fase esecutiva.
La vicenda esaminata dalla Corte riguarda una controversia relativa ad un appalto di servizi di ristorazione ospedaliera, nel quale era stato successivamente modificato il prezzo unitario del servizio.
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: nei contratti pubblici non è consentita la rinegoziazione degli elementi del contratto (es. prezzo) dopo l’aggiudicazione, e ciò anche nel vigore delle pregresse direttive comunitarie (dir. 90/531/CE). Una simile modifica, infatti, altera l’equilibrio concorrenziale e si pone in contrasto con i principi di evidenza pubblica, trasparenza e par condicio tra concorrenti.
Richiamata la giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di Giustizia del 19/06/2008) la Cassazione ricorda che “le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto» In linea con le pronunce rese dalla stessa Corte di Cassazione, nel ribadire il concetto di modifica sostanziale, evidenzia come la modifica sostanziale delle condizioni contrattuali equivalga, di fatto, ad una nuova aggiudicazione senza gara, con conseguente nullità della clausola e della parte di contratto interessata, ai sensi dell’art. 1418 c.c.. Né può assumere rilievo la circostanza che la modifica sia stata giustificata da esigenze sopravvenute o da un intento meramente riequilibratore del rapporto contrattuale. Del resto ricorda la Cassazione come ormai i limiti alla rinegoziazione siano patrimonio acquisito della giurisprudenza ma anche della legislazione successiva (art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 120 del d.lgs. n. 36 del 2023).
La Corte chiarisce altresì che, in presenza di sopravvenienze che incidono significativamente sull’equilibrio economico del contratto, l’operatore economico non può fare affidamento su accordi modificativi con l‘Amministrazione, ma deve eventualmente ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento, quali l’impugnazione degli atti di gara, la richiesta di annullamento del contratto e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Eventuali esigenze di revisione delle condizioni contrattuali dovranno essere attentamente valutate sotto il profilo della loro legittimità, tenendo conto che modifiche sostanziali possono rendere necessario il ricorso a una nuova procedura di gara, analogamente, particolare cautela dovrà essere adottata in sede di rinnovo contrattuale o di definizione transattiva dei rapporti, al fine di evitare soluzioni che possono configurarsi come una surrettizia alterazione dell’esito della gara.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 7994 del 31 marzo 2026.







