In data 27 aprile u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIT il Decreto direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.743 del 30 marzo 2026, recante l’adozione dei nuovi indici di costo delle lavorazioni (TOL), predisposti dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice (D.Lgs.36/2023), introdotto dal Correttivo (D.Lgs.209/2024).

Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 60, commi 4 e 4-quater, del D.Lgs. 36/2023, acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIT (27 aprile 2026).

In particolare, l’art. 1 del decreto dispone l’adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), riportate nella Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice.

Tali indici sono necessari alle stazioni appaltanti per la determinazione, per i contratti di lavori, dell’indice sintetico revisionale ai fini dell’applicazione della revisione prezzi di cui all’art. 60 del Codice.

Gli indici TOL sono resi disponibili nella banca dati IstatData, raggiungibile al seguente indirizzo https://esploradati.istat.it/databrowser/#/

Per comodità, si segnala che è possibile reperire tali indici al seguente link  :https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_INDICITOL/IT1,145_362_DCSC_INDICITOL_1,1.0

Si segnala anche la nota informativa ISTAT che descrive le principali caratteristiche degli indici, il dettaglio della loro composizione, delle fonti utilizzate e delle strutture di ponderazione.

In particolare, viene reso noto che gli indici vengono pubblicati in versione definitiva entro circa 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICI TOL
L’art. 2, comma 1 del decreto disciplina il regime transitorio secondo cui le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di efficacia dello stesso (SUCCESSIVI AL 27 APRILE 2026), mediante pubblicazione di bando o avviso di gara, trasmissione di inviti o adozione della determina a contrarre.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto, nei limiti del quadro economico dell’opera e in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), n. 6 dell’Allegato I.7 del Codice, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente i nuovi indici ISTAT TOL anche:

a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;

b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.