RTI e fatturazione IVA: nuova semplificazione introdotta dall’art. 8 co. 3-bis e 3-ter del Decreto Legge PNRR (DL.19/2026)
- 30 Aprile 2026
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Facendo seguito la nostra precedente comunicazione del 24 aprile u.s. “Decreto Legge PNRR (DL.19/2026) conv. in Legge n.50 del 20 aprile 2026 – Disposizioni di interesse in materia di lavori pubblici ed edilizia privata” si segnala che la legge 20 aprile 2026, n. 50 di conversione con modifiche del DL. 19/2026 (Decreto PNRR), ha introdotto anche un importante misura di semplificazione in ambito fiscale, in materia di fatturazione delle operazioni IVA da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).
In sede di conversione del decreto, sono stati introdotti all’articolo 8 il nuovi commi 3-bis e 3-ter (di cui si allega stralcio) che intervengono sulla disciplina della fatturazione IVA relativa alla cosiddetta “fatturazione differita”.
In particolare, il comma 3-bis modifica dell’art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972, estendendo l’ambito applicativo della suddetta modalità di fatturazione anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un RTI (mandanti) da parte dell’impresa mandataria.
Si ricorda che la modalità di fatturazione differita consente al soggetto passivo di emettere un’unica fattura riepilogativa per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Con la nuova disposizione, questa modalità viene ora estesa anche alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione da parte della mandataria in nome e per conto delle singole imprese facenti parte di un RTI, ai sensi del co.2, lett. n, dello stesso articolo 21.
In termini operativi, l’impresa capogruppo (mandataria) potrà emettere una sola fattura cumulativa, in nome e per conto delle mandanti, nei confronti della stazione appaltante, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, a condizione che la fattura riporti il dettaglio delle attività svolte da ciascuna impresa del raggruppamento.
La finalità della norma è quella di semplificare la gestione fiscale e documentale degli RTI impegnati in appalti pubblici: viene così evitata l’emissione di una pluralità di fatture distinte da parte della capogruppo per ciascuna impresa del raggruppamento, consentendo una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte.
In ogni caso, gli ordinari adempimenti IVA restano in capo alle singole imprese. Occorre ricordare, difatti, che pur in presenza di un RTI nell’ambito di un appalto pubblico, ciascuna impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite (art.68, co.8, del D.Lgs. 36/2023).
La novità normativa si aggiunge, pertanto, all’ordinaria modalità di fatturazione al committente da parte delle singole imprese associate al RTI, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti. Questo principio deriva dalla normativa sugli appalti pubblici, che riconosce alle imprese riunite piena autonomia sotto il profilo fiscale e contributivo.
Di seguito si riepilogano le due modalità alternative di fatturazione alla Stazione appaltante in presenza di un RTI.
- Fatturazione “ordinaria” al committente da parte delle singole imprese del RTI
Le singole imprese riunite emettono fattura nei confronti della Stazione appaltante, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti.
Ciò deriva dalla disciplina ai fini degli appalti pubblici, relativa ai “raggruppamenti temporanei di operatori economici” (di cui ora all’art.68, co.8, D.Lgs. 36/2023), la quale prevede sempre che «Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali», in analogia con le previgenti disposizioni in materia (si veda anche art.48, co.16, D.Lgs. 50/2016).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate già con il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018 ha precisato che, se per l’esecuzione di un appalto pubblico viene costituita un’associazione temporanea d’imprese in base ad un mandato con rappresentanza, gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota.
Questo chiarimento deve ritenersi ancora valido anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (si veda anche Risposta AdE n. 47 del 21 febbraio 2024).
Ciascuna impresa, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite.
- Fatturazione “alternativa”
In alternativa, la mandataria capogruppo, d’intesa con le altre imprese, può fatturare direttamente nei confronti del committente, ma “in nome e per conto” delle stesse, specificando questa circostanza ai sensi dell’art. 21, co.1 e 2, lett. n, del DPR. 633/1972 c.d. Decreto IVA.
Questo principio è stato affermato per la prima volta nella citata Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.47 del 21 febbraio 2024 che, pur confermando la regola generale secondo la quale le singole imprese sono tenute ad emettere fattura verso il committente, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti, ammette la fatturazione verso la Stazione appaltante ad opera della sola impresa mandataria, in nome e per conto delle mandanti, che provvederà poi a ripartire fra di loro i corrispettivi dei lavori.
Anche in questo caso, gli obblighi fiscali di registrazione delle fatture e gli altri adempimenti IVA relativi alle operazioni restano in capo alle singole imprese mandanti.
In merito, con la finalità di semplificare le modalità di fatturazione delle prestazioni nell’ambito degli appalti pubblici in cui sono coinvolti i RTI, la novità introdotta dalla legge 50/2026 di conversione del DL PNRR ammette che la mandataria, nella fatturazione in nome e per conto delle mandanti, possa emettere una fattura unica alla Stazione appaltante con il dettaglio delle operazioni, anziché distinte fatture riferite ai lavori eseguiti da ciascuna impresa mandante.
Dunque, in deroga alla regola generale di cui all’articolo 21, co.4, del DPR 633/1972, che richiede che la fattura venga emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, l’art. 8 del Legge in commento consente alla mandataria di emettere, in nome e per conto delle altre imprese, un’unica fattura cumulativa delle operazioni realizzate nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
Questo sistema, come si legge anche nel Dossier del Servizio Studi del Senato a commento della nuova disposizione, resta comunque sempre alternativo all’ordinaria fatturazione alla Stazione appaltante da parte delle singole imprese associate, sempre nel presupposto che il rapporto esistente tra queste e la capogruppo mandataria si qualifica come un «mandato collettivo speciale con rappresentanza».
A livello operativo, tale semplificazione viene realizzata secondo le regole della fatturazione c.d. differita, con l’introduzione del nuovo inciso:
- all’art.21, co.4, lett.a, del DPR 633/1972 – tramite l’art. 8, comma 3-bis della Legge 50/2026
- all’art.72, co.4, lett.a, del D.Lgs. 10/2026 (c.d. nuovo Testo Unico IVA) – tramite l’art. 8, comma 3-ter della Legge 50/2026.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’articolo 21 del DPR. 633/1972 sarà abrogato e sarà sostituito dall’articolo 72 del D.Lgs. 10/2026.







