Legge 50/2026 conversione Decreto Legge PNRR n. 19/2026 – Disposizioni in materia di lavoro
- 4 Maggio 2026
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Come noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 91/2026, è stata pubblicata la Legge n. 50/2026, di conversione, con modificazioni, del Decreto PNRR n. 19/2026 (vedi nostre precedenti news del 24 aprile “Decreto Legge PNRR (DL.19/2026) conv. in Legge n.50 del 20 aprile 2026 – Disposizioni di interesse in materia di lavori pubblici ed edilizia privata” e del 30 aprile “RTI e fatturazione IVA: nuova semplificazione introdotta dall’art. 8 co. 3-bis e 3-ter del Decreto Legge PNRR (DL.19/2026)”.
Con la presente si segnalano le disposizioni di interesse in materia di lavoro.
Art. 23-bis – Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall’Unione europea
La legge di conversione ha introdotto il nuovo art. 23-bis che riguarda i tempi di acquisizione del Durc del subappaltatore successivamente alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, nell’ambito degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
In particolare, la norma dispone, in primo luogo, che l’appaltatore deve comunicare senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento.
La stessa norma prevede, inoltre, che, in ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il Durc del subappaltatore è acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie (ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE – Fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità a esso connessi ai sensi dell’art. 24 del Codice dei contratti pubblici).
Art. 29 – Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale
In sede di conversione, l’articolo 29 del decreto PNRR n. 19/2026 è stato significativamente modificato.
Si segnala, in primo luogo, che il nuovo comma 11-bis, nel sostituire il comma 202 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, differisce, dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026, la decorrenza dell’entrata in vigore del novellato art. 14, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, riguardante l’estensione della cd. “portabilità” della posizione pensionistica individuale al contributo datoriale, senza più rinvio ai limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva.
Entro la medesima data del 31 ottobre 2026 la COVIP dovrà fornire le relative istruzioni.
Inoltre, con riferimento alla disciplina della sanità integrativa, si evidenzia che, rispetto alla formulazione originaria dell’art. 29 in commento, sono state soppresse le disposizioni che attribuivano alla Covip la vigilanza sui fondi sanitari.
Contestualmente, nelle more della riforma organica della materia, sono stati disciplinati una serie di obblighi di trasparenza e rendicontazione per i predetti fondi.
In particolare il nuovo comma 4 dell’art. 29 dispone che i bilanci e le relative relazioni siano coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscano un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un’informativa sugli investimenti significativi, indicando, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, una serie di informazioni, indicate nella disposizione in esame.
I suddetti obblighi si applicano ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e in particolare:
- a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- b) agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, diversi dai fondi di cui alla sopra riportata lettera a);
- c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
Il comma 7 dispone che l’inosservanza dei predetti obblighi comporta l’impossibilità dell’iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell’anagrafe dei fondi sanitari, nonché della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente.
La disciplina sopra illustrata si applica dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.







