INPS – Circolari nn. 55,56 e 57 del 2026: bonus donne, giovani e ZES – Decreto Lavoro 2026
- 5 Giugno 2026
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L’INPS con le circolari nn. 55, 56 e 57 del 2026, ha fornito le istruzioni relative ai bonus donne, giovani e ZES, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto Lavoro 2026.
Circolare INPS n. 55/2026: Bonus Giovani 2026
Circolare INPS n. 56/2026: Bonus Zes 2026
Circolare INPS n. 57/2026: Bonus donne 2026
Brevemente si ricorda che:
Art. 1 (Bonus Donne) ha introdotto un beneficio di natura contributiva per le assunzioni, a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 delle donne svantaggiate (Reg. UE n. 651/2014 della Commissione), anche nell’ambito della zona ZES che non abbiano avuto nei 24 mesi antecedenti un lavoro regolarmente retribuito o di 12 mesi.
Il beneficio prevede un abbattimento contributivo sulla quota a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi entro il tetto massimo di 650 euro mensili che divengono 800 se l’assunzione viene effettuata in una unità produttiva ubicata in zona ZES. (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria e Marche).
Art. 2 (Bonus Giovani 2026)
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato.
Art. 3 (Bonus ZES 2026)
Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.
Per una analisi più dettagliata dei contenuti rispettivamente della circolare n. 55 – Bonus Giovani, n. 56 – Bonus ZES e n. 57 – Bonus Donne, si rinvia alle note illustrative, predisposte dalla Direzione Relazioni Industriali di ANCE.







