Stress termico – Presidenza Regione Siciliana: Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026. Misure straordinarie per il settore edile – Stop alle attività causa delle ondate di calore
- 15 Giugno 2026
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La Presidenza della Regione Siciliana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 1 DEL 12 GIUGNO 2026 recante “…Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare.”
L’ordinanza, avente efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia, dispone:
- il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti “rider”), dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”
- il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- i datori di lavoro, in ogni caso, avranno cura di adottare idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- L’inosservanza del provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
L’adozione del provvedimento è motivata, in particolare, dalle seguenti considerazioni:
- le elevate temperature tipiche della stagione estiva in Sicilia rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
- il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti “rider”) è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
Restano salvi i provvedimenti dei Sindaci, non contrastanti l’Ordinanza, e gli obblighi attribuiti al Datore di Lavoro a tutela della salute e sicurezza del lavoro.
L’Ordinanza non inficia eventuali e specifici accordi aziendali, volti a tutelare la salute dei lavoratori a fronte di detto rischio, qualora siano migliorativi rispetto a quanto contenuto nell’Ordinanza in esame.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito web della Presidenza della Regione ha valore di notifica legale.







