La Presidenza della Regione Siciliana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 1 DEL 12 GIUGNO 2026 recante “…Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare.”

L’ordinanza, avente efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia, dispone:

  1. il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti “rider”), dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”
  2. il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
  3. i datori di lavoro, in ogni caso, avranno cura di adottare idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
  4. L’inosservanza del provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

L’adozione del provvedimento è motivata, in particolare, dalle seguenti considerazioni:

  • le elevate temperature tipiche della stagione estiva in Sicilia rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
  • la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
  • il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti “rider”) è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
  • l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

Restano salvi i provvedimenti dei Sindaci, non contrastanti l’Ordinanza, e gli obblighi attribuiti al Datore di Lavoro a tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L’Ordinanza non inficia eventuali e specifici accordi aziendali, volti a tutelare la salute dei lavoratori a fronte di detto rischio, qualora siano migliorativi rispetto a quanto contenuto nell’Ordinanza in esame.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito web della Presidenza della Regione ha valore di notifica legale.