L’INPS con il messaggio n. 2200 del 1° luglio 2026 ha fornito ulteriori istruzioni in merito al cd. “ammortizzatore unico” introdotto dall’articolo 5 del DL n. 25/2026 in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito i territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

Si fa seguito alla nostra news del 26 maggio 2026 INPS – Circ. n. 54/2026: Ammortizzatore unico – DL n. 25/2026: eventi metereologici 18 gennaio 2026 – 30 aprile 2026 Regione Siciliana”.

In particolare, l’Inps fornisce le seguenti indicazioni per il corretto invio dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) da parte dei datori di lavoro.

I datori di lavoro devono trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, tenendo altresì conto delle particolarità della prestazione in esame.

Con riferimento ai termini di invio delle richieste di pagamento, in considerazione del mancato rinvio della disposizione in esame all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, non trovano applicazione i termini decadenziali per l’invio dei predetti flussi. Tuttavia, al fine di consentire una tempestiva erogazione della misura in argomento, l’Inps ritiene opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, l’Inps precisa che, sebbene l’ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata valorizzata con l’evento “ISU”.

Per garantire l’indennizzo dell’intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da esporre devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro. Di conseguenza, nelle giornate con evento “Ammortizzatore Unico”, è necessario indicare sempre lo stesso numero di ore di sospensione.

In caso di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa con un orario ridotto (part-time orizzontale) i controlli tengono conto che il numero di ore indicate sia congruo rispetto alla percentuale di impiego dichiarata. Fuori da tale ipotesi, non sono considerate congrue le denunce in cui l’orario di sospensione giornaliero indicato non sia coerente con l’orario contrattuale settimanale dichiarato.

L’Istituto ricorda che il lavoratore deve risultare in forza presso il datore di lavoro richiedente la prestazione, o presso quello utilizzatore o distaccatario nel caso di lavoratori somministrati o distaccati, alla data del 18 o al più tardi a quella del 19 gennaio 2026 e, comunque, per tutto il periodo per il quale viene richiesto l’indennizzo.

Fermo restando che per ciascuna causale il numero massimo di giorni concedibili non può essere superiore a novanta o a quindici giorni per lavoratore, qualora, per il medesimo beneficiario, fossero presentate più domande con causali differenti, il numero massimo di giornate richiedibili è pari a novanta; il limite rimane tale anche nel caso di flussi trasmessi da datori di lavoro diversi per lo stesso lavoratore.

L’Inps ricorda, infine, che il flusso è unico per ogni mensilità. Pertanto, ove nella stessa mensilità fossero presenti più autorizzazioni, il flusso UNI41 deve indicare tutte le giornate per le quali viene richiesta l’integrazione nel mese di riferimento della denuncia e i relativi ticket.