Sentenza Tribunale di Savona n. 139/2026 – Cessione occulta d’azienda, continuità imprenditoriale e responsabilità per debiti verso la Cassa Edile
- 20 Luglio 2026
- 0
Si segnala l’interessante Sentenza del Tribunale di Savona, sezione Savona, n. 139 del 7 aprile 2026 che affronta il tema della cessione occulta d’azienda, ribadendo un principio di particolare interesse per il settore edile e, in particolare, per il recupero dei crediti vantati dalle Casse Edili.
Il Giudice afferma che la mera costituzione di una nuova società non è sufficiente ad escludere la responsabilità per i debiti della precedente impresa, quando, nella sostanza, l’attività economica prosegue senza soluzione di continuità. In tali ipotesi assume rilievo il principio della continuità imprenditoriale, che consente di superare il dato formale della distinta personalità giuridica.
La decisione valorizza una serie di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali il mantenimento della stessa sede, della medesima compagine societaria e dell’amministrazione, il trasferimento del personale, l’utilizzo degli stessi mezzi e strumenti operativi, la prosecuzione delle commesse e una gestione sostanzialmente unitaria dell’attività. La convergenza di tali elementi ha consentito di accertare l’esistenza di una cessione occulta d’azienda, pur in essenza di un formale atto di trasferimento.
Sotto il profilo giuridico, il Tribunale richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra cui Cass. N. 26450/2023, n. 11503/2024 e n. 14020/2025), secondo cui, in mancanza di una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non trova applicazione la tutela prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. relativa alla risultanza dei debiti nei libri contabili obbligatori. In questi casi, infatti, viene meno l’esigenza di proteggere un acquirente effettivamente estraneo all’impresa originari.
Di conseguenza, la nuova società è stata condannata al pagamento dei debiti maturati nei confronti della Cassa Edile, confermando che la continuità economica e organizzativa prevale sulla diversa forma societaria adottata ed affermando il principio secondo cui la forma societaria diversa non è sufficiente ad evitare la responsabilità quando l’impresa, nella sostanza, è la stessa.
La pronuncia assume particolare rilievo operativo per le Casse Edili e, più in generale, per tutti i creditori delle imprese, poiché conferma che i fenomeni di riorganizzazione societari non possono essere utilizzati per sottrarsi agli obblighi contributivi e retributivi. Il giudice privilegia un approccio sostanzialistico, volto ad accertare la reale continuità dell’attività economica, rafforzando così gli strumenti di contrasto alle operazioni elusive e di tutela dell’effettività dei crediti.







