Con Comunicato n.160 del 29 luglio 2026, il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area etnea – sisma 26 dicembre 2018, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 616 e 618 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), rende nota l’adozione dell’Ordinanza commissariale n. 141 del 29 luglio 2026 avente ad oggetto le “Disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza della mancata realizzazione degli interventi interessati dal Superbonus”.

Si fa seguito alle nostre precedenti news (9 gennaio 2026 “Comm. Straordinario Sisma area Etnea: Ordinanza n. 131 del 30/12/2025 – Circolare n.56 del 8/1/2026 – Comunicato n. 147 del 8/1/2026 e 15 gennaio 2026 “Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance).

L’Ordinanza dà attuazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 616 e 618, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha previsto, al fine di garantire il proseguimento delle opere di ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 – tra i quali rientra anche l’AREA ETNEA – la concessione di un ulteriore contributo finanziario, aggiuntivo rispetto a quello concesso per la ricostruzione.

L’entità dei finanziamenti messi a disposizione per l’Area Etnea è pari a 12,1 milioni di euro nell’arco del biennio 2027/2028 (si veda Tabella A del decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del 23 aprile 2026, di riparto delle risorse stanziate con la Legge n. 199/2025).

L’incremento del contributo è concedibile fino a concorrenza delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2025 nei casi in cui fosse stata esercitata, ai fini della fruizione del c.d. “Superbonus combinato”, l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Il Comunicato chiarisce inoltre che tale misura è distinta dai contributi a valere sul cd. “Fondo 1-bis” previsti dall’art. 1 del DL. 39/2024 – quale misura alternativa al Superbonus (cd. “combinato”, commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 del DL. 34/2020) – a favore dei soggetti che sostenevano spese per interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati dal sisma. Pertanto ne consegue che il nuovo contributo non influisce sulla graduatoria dei beneficiari approvata con l’Avviso pubblico dell’8 gennaio 2026 recante “Elenco definitivo delle istanze ammissibili ex ordinanza 128 del 20 ottobre 2025”.

L’Ordinanza n. 141, entrata in vigore il 30 luglio 2026 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario) prevede che l’aumento del contributo commissariale per la ricostruzione possa essere riconosciuto in favore di [art. 2 comma 2 dell’Ordinanza]:

a) tutti i soggetti che entro il 29 marzo 2024 hanno presentato una richiesta di contributo commissariale;
b) tutti i soggetti che tra il 29 marzo 2024 e il 31 dicembre 2024 hanno presentato una richiesta di contributo commissariale, purchè risulti presentata, prima del 30 marzo 2024,

  1. per interventi diversi da quelli effettuati dal condominio Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA-S);
  2. per interventi effettuati dal condominio Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA-S) e adozione della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
  3. per interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (PdC o SCIA alternativa al PdC)

Sono esclusi dall’aumento del contributo [art. 2 comma 3 dell’Ordinanza]:

a) le istanze per le quali è stato dichiarato l’utilizzo diretto della detrazione fiscale
b) le istanze per le quali sia stato o venga adottato il decreto di concessione di contributo c.d. “Fondo 1-bis”
c) le istanze di cui all’Ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020 (Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata dal Commissario Straordinario il 18 Agosto 2020) per le quali la richiesta del titolo abilitativo sia successiva al 31/12/2024
d) gli interventi per i quali si sia optato per il cd. Superbonus “rafforzato” 110+50 (art. 119, comma 4-ter DL. 34/2020)
e) gli interventi non agevolabili ai sensi del DL. 34/2020
f) gli interventi per i quali è stata comunicata la fine dei lavori

Modalità di presentazione dell’istanza di contributo
La domanda per il riconoscimento dell’incremento di contributo (Modello A), unitamente alla documentazione prevista dall’Allegato X, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comm.sisma2018ct@pec.governo.it, dalle ore 9:00 del 1° settembre 2026 fino alle ore 13:00 del 30 novembre 2026, dai soggetti legittimati già in possesso del decreto commissariale di concessione del contributo per la ricostruzione [art. 3 dell’Ordinanza].

Le istanze saranno istruite seguendo il criterio dell’ordine di presentazione delle stesse, risultante da giorno e ora di ricezione al protocollo dell’Ufficio Commissariale.

Per i soggetti che alla data del 31 agosto 2026 non abbiano ancora ottenuto il decreto commissariale di concessione del contributo per la ricostruzione, l’istanza potrà essere presentata, a pena di decadenza, entro i 90 giorni successivi all’adozione di detto provvedimento [art. 3, comma 3 dell’Ordinanza].

Qualora la documentazione di cui all’Allegato X risulti incompleta, l’istanza sarà ritenuta ammissibile soltanto dopo il suo perfezionamento e da tale data assumerà la relativa posizione nell’ordine cronologico.

A conclusione dell’istruttoria, l’Ufficio Commissariale provvederà al riconoscimento dell’incremento di contributo attraverso l’emanazione di apposito provvedimento di concessione nelle medesime forme e modalità previste per il rilascio del contributo per la ricostruzione, ovvero attraverso l’emanazione del provvedimento di motivato rigetto, anche parziale, della domanda.

L’erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2026 (12,1 milioni di euro); nelle more del trasferimento delle relative somme saranno utilizzate le somme giacenti sulla contabilità speciale dell’Ufficio Commissariale [art. 5 dell’Ordinanza].

L’articolo 7 dell’Ordinanza precisa che la concessione dell’incremento del contributo non comporta alcuna proroga dei termini di ultimazione dei lavori, che restano quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3 e 4, dell’Ordinanza n. 121 del 5 agosto 2025.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Comunicato n. 160/2026 e all’Ordinanza commissariale n.141/2026.

COMUNICATO N. 160 del 29_07_2026