L’INAIL ha reso noto sul portale istituzionale la versione aggiornata del Mod. OT23 “Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2027 e la relativa Guida alla compilazione, per le istanze da inoltrare, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dalle aziende nel corso del 2026, in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla legge, come previsto dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione della tariffa (M.A.T.) dei premi INAIL, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.

Si ricorda che il Mod OT23 consente alle aziende una riduzione del tasso medio di tariffa in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Posizione Assicurativa Territoriale [PAT]:

  • 5% – con oltre 200 dipendenti;
  • 10% – da 50 a 200 dipendenti;
  • 18% – da 10 a 50 dipendenti;
  • 28% – fino a 10 dipendenti.

Presupposto indispensabile alla domanda e, dunque, alla concessione della riduzione in argomento è che nell’azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2026 (anno precedente quello di presentazione della domanda).

Per fruire della riduzione, le modalità sono analoghe agli anni passati, ovvero l’azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda (Mod. OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso con il servizio Riduzione per prevenzione, entro il termine del 28 febbraio 2027, allegando tutta la documentazione probante a supporto, come ben specificato anche nel modello stesso della domanda.

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2027 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028).

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il prospetto sopra riportato.

Si ricorda che:

  • gli interventi sono classificati nelle due tipologie “tipo A” e “tipo B” in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, l’azienda deve attuare 1 intervento di “tipo A” oppure 2 interventi di “tipo B”.
  • alcuni interventi (contrassegnati dalla lettera P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità, ma il Modulo OT23 deve essere ripresentato ogni anno, allegando in tutti i casi idonea documentazione probante per dimostrare il miglioramento conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il mod. OT23 prevede n.65 interventi, articolati nelle 6 sezioni/aree di intervento, considerate valide dall’Istituto ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, che di seguito si riportano:
A. Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) [A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto; A-3: Sicurezza macchine; A-4: Prevenzione del rischio elettrico; A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto; A-6 Ambienti di lavoro]
B. Prevenzione del rischio stradale
C. Prevenzione delle malattie professionali [C-1: Prevenzione del rischio rumore; C-2: Prevenzione del rischio chimico; C-3: Prevenzione del rischio radon; C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici; C-5: Promozione della salute; C-6: Prevenzione del rischio microclimatico]
D. Formazione, addestramento, informazione
E. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F. Gestione delle emergenze e dpi

Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

La nuova versione del modello OT23 anno 2027 include aggiornamenti relativamente ai seguenti interventi:

  • Intervento D-5 (P) – Tipo B“L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).”
  • Intervento F-9 – Tipo B “L’azienda ha effettuato esercitazione con cadenza annuale finalizzata al recupero e al salvataggio dei lavoratori che operano negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.”
  • Intervento F-10 (P) – Tipo A “L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.”
  • Intervento E-3 – Tipo A “L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità”. È stato eliminato il riferimento all’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle linee guida UNI INAIL ISPESL e Parti sociali.

Con riferimento alle misure di prevenzione del rischio di caduta dall’alto, per gli interventi di seguito riportati:

  • Intervento A-2.1 – Tipo A L’azienda ha installato nei propri ambienti di lavoro ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta”
  • Intervento A-2.2 – Tipo B “L’azienda ha installato nei propri ambienti di lavoro scale fisse per l’accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate.”

si segnala che il precedente modello faceva riferimento agli edifici di cui l’azienda ha la disponibilità giuridica, mentre il nuovo modello si riferisce all’installazione di ancoraggi o scale fisse negli ambienti di lavoro dell’azienda.

Con riferimento all’Intervento C-5.1 – Tipo B“L’azienda ha attuato un accordo/protocollo per attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari, di tumori, disturbi respiratori del sonno o di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive nei lavoratori, con una struttura sanitaria nonché enti o fondazioni con comprovata esperienza in attività scientifica di prevenzione e promozione della salute.” gli accordi/protocolli che consentono all’azienda di ottenere la riduzione del premio, nell’anno 2027, non riguardano solo le attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari o di tumori, ma anche disturbi respiratori del sonno o di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive nei lavoratori

Infine, con riferimento al modulo allegato richiamato all’intervento E10 – Tipo A “L’azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.”, da utilizzare per la rilevazione, analisi e trattamento dei mancati infortuni, si fa presente che ANCE ha richiesto all’Inail di inserire anche il modulo contenuto nel documento “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”, realizzato da Formedil Italia in collaborazione con l’Inail.

Ci si riserva, pertanto, di comunicare su questo tema eventuali aggiornamenti all’esito di ulteriori confronti con l’Istituto.