Data center: MASE – primi indirizzi operativi e modulistica per presentare le istanze
- 5 Agosto 2026
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), al fine di fornire un quadro operativo per l’attuazione della nuova disciplina sui data center, ha recentemente pubblicato la prima documentazione applicativa relativa al nuovo regime autorizzativo introdotto dall’art. 8 della Legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione del D.L. 21/2026.
In particolare, il Ministero ha reso disponibili:
- i primi indirizzi operativi relativi al nuovo regime autorizzativo per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei “data center”
- la documentazione a supporto del Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai Progetti di Centri Dati (cd. PUCD)
I data center (centri dati) sono infrastrutture tecnologiche per la trasformazione digitale del Paese che garantiscono il funzionamento costante di tutte le apparecchiature informatiche, sistemi, cloud, applicazioni di intelligenza artificiale, reti e servizi a supporto delle attività digitali quotidiane delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.
L’evoluzione tecnologica, caratterizzata dal progressivo superamento dei tradizionali server fisici a favore di reti virtuali in grado di supportare applicazioni e carichi di lavoro su più infrastrutture fisiche e in un ambiente multicloud, unitamente alla costante crescita dei dati prodotti e scambiati, ha reso tali infrastrutture essenziali per assicurare connettività, capacità elaborativa, sicurezza delle informazioni e continuità operativa in ambito nazionale e internazionale.
Con la documentazione pubblicata, il MASE ha fornito dei chiarimenti operativi sulle modalità di applicazione della nuova disciplina, con specifico riferimento alla corretta formulazione delle istanze e alla predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (cd. PUCD), rispondendo ai numerosi quesiti formulati dagli operatori del settore.
- PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI
Nel documento contenente gli indirizzi operativi, il Ministero, in particolare, fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:
- Modalità di presentazione dell’istanza e modulistica: il Ministero precisa che, finché non sarà operativa la procedura per presentare online le istanze, queste dovranno essere trasmesse tramite PEC (va@pec.mase.gov.it), con eventuale deposito di hard disk o altro supporto informatico qualora le dimensioni della documentazione lo rendano necessario. Sono invece ancora in corso di definizione il modello di istanza, l’avviso al pubblico e le specifiche tecniche.
- Oneri istruttori: sebbene l’art. 8 del DL 21/2026 non contenga specifici riferimenti agli oneri istruttori, il Ministero chiarisce che il PUCD è oneroso ed è soggetto al pagamento degli oneri previsti dalla normativa applicabile. La documentazione attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere allegata all’istanza al momento della presentazione della domanda.
- Durata del PUCD: il MASE ribadisce che, come previsto dall’art. 8, comma 4, del DL 21/2026, il procedimento unico deve concludersi entro un termine massimo di dieci mesi, decorrente dalla verifica della completezza documentale dell’istanza. A tal fine sono in corso di definizione i termini relativi alle singole fasi procedimentali.
- Titoli autorizzativi: il Ministero chiarisce che nell’istanza di autorizzazione devono essere indicati tutti i titoli da acquisire nell’ambito del procedimento unico e richiama quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DL n. 21/2026, secondo cui il proponente è tenuto ad allegare la documentazione richiesta dalla normativa di settore, ai fini del loro conseguimento. In tale contesto, il Ministero precisa che nel procedimento unico rientrano anche i titoli edilizi, per il cui rilascio il proponente deve presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari.
- Conformità urbanistica: l’art. 8, comma 3, del DL n. 21/2026 prevede che all’istanza sia allegata anche la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. A tale riguardo, il Ministero precisa che la conformità dell’intervento agli strumenti di pianificazione comunale costituisce un presupposto necessario e preliminare del procedimento e che la stessa è oggetto di verifica nel corso dell’istruttoria. Il MASE chiarisce inoltre che l’autorizzazione unica non costituisce, di per sé, variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- Modifiche progettuali nel corso del procedimento: il MASE riconosce la possibilità di apportare modifiche progettuali nel corso del procedimento unico, mediante aggiornamento della documentazione presentata, precisando tuttavia che la relativa ammissibilità deve essere valutata caso per caso. In ragione della rilevanza delle modifiche apportate, può inoltre rendersi necessario il riavvio dei termini procedimentali, inclusa, ove occorra, una nuova fase di pubblicazione e consultazione del pubblico.
- Varianti successive alla conclusione del procedimento: secondo quanto riportato nel documento, sono ammesse varianti anche successivamente alla conclusione del procedimento. Il Ministero chiarisce tuttavia che, qualora tali modifiche rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 1, del DL n. 21/2026, come nel caso dell’ampliamento del data center, è necessario attivare un nuovo procedimento autorizzativo.
- DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL PUCD
Oltre agli indirizzi operativi, il MASE ha reso disponibile la seguente documentazione:
- il modello di Istanza per il rilascio dell’autorizzazione del progetto di centro dati nell’ambito del Procedimento unico;
- il modello Allegato 1 all’istanza – Elenco delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione, all’ampliamento e all’esercizio del centro dati;
- il modello di Avviso al pubblico previsto dall’art. 8, comma 3, del DL 21/2026;
- le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale.
Le Specifiche tecniche integrano le indicazioni operative del Ministero, con riferimento alle seguenti tematiche:
- Trasmissione: Laddove l’istanza sia accompagnata da hard disk o altro supporto informatico (perché il contenuto supera i limiti indicati), viene specificato che i file devono essere protetti da modifica e scrittura e accompagnati dalla stampa dell’istanza inviata via PEC; in caso di consegna su supporto fisico va incluso un file “leggimi” che ne descrive il contenuto. Le stesse modalità valgono per le integrazioni successive, che devono richiamare il numero di procedura (ID) assegnato dal Ministero.
- Organizzazione delle cartelle. La documentazione va suddivisa in una struttura di cartelle predefinita, con nomi e contenuti fissi, dettagliata nell’apposita tabella allegata alle Specifiche tecniche (cap. 4.2, pagg. 9–12).
- Firma digitale. Tutti i documenti, esclusi l’elenco elaborati e i dati cartografici, vanno firmati digitalmente in formato PAdES e salvati in PDF. Le regole di dettaglio su formato, dimensioni e struttura dei file (copertina, indice, numerazione, lunghezza dei nomi) sono indicate nelle Specifiche tecniche ai capitoli 3.4 e 5.1 (pagg. 7 e 12).
- Dati territoriali: Per agevolare le valutazioni e l’informazione al pubblico, il progetto va corredato anche dalle mappe digitali georiferite in formato shapefile, che individuano il perimetro del centro dati e delle opere connesse secondo i sistemi di riferimento e il livello di dettaglio indicati nelle Specifiche tecniche (cap. 5.2). Le mappe vanno aggiornate in caso di modifiche al progetto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla Documentazione consultabile al seguente link, contenente la modulistica, le specifiche tecniche e le prime indicazioni operative predisposte dal Ministero.






