Facendo seguito alle precedenti circolari sull’argomento, comunichiamo che sulla G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del decreto legge n. 187/2010.

Rispetto al testo originario della legge modificata dal D.L. n. 187/’10, nel testo della legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche, tra le più importanti segnaliamo:

– I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della L. n. 136/’10 (7 settembre ’10) ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguate alle nuove disposizioni entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 giugno 2011). In tale data s’intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità .

– Le c.d. “spese giornaliere” il cui limite massimo prima era pari a € 500, è stato aumentato a € 1.500. A tal proposito, la legge di conversione, aggiunge la seguente disposizione: “ l’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a con sentire la tracciabilití  delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti”.

– Il non utilizzo degli strumenti di pagamento indicati nella legge non è più causa di risoluzione automatica o di diritto del contratto, ma è causa di risoluzione rilevabile dalla parte.