La Corte di Cassazione Sez. V, nella Sentenza 5 ottobre 2012, n.16977, ha disposto che le somme riguardanti i vari S.A.L., le quali sono trattenute dal committente a garanzia della corretta esecuzione dell’opera, devono essere fatturate e assoggettate ad IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo. Durante l’esecuzione dei lavori, invece, la fatturazione dei SAL deve operarsi al netto di tali “ritenute di garanzia”. Conseguentemente è da intendersi corretto il comportamento tenuto da quelle imprese che, in relazione ai singoli S.A.L., emettono fatture al netto delle “ritenute di garanzia”, escludendole così dalla base imponibile IVA, fintanto che non siano effettivamente svincolate dalla committenza.

In sostanza, la Cassazione esclude la rilevanza come “corrispettivo” delle ritenute di garanzia finché queste non siano effettivamente erogate all’appaltatore, a seguito del positivo esito del collaudo dell’opera realizzata.

Alla luce della citata Sentenza, e visto il forte contenzioso instauratosi in materia, si attende, ora, un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che sia in linea con quanto stabilito dalla Cassazione.

Alleghiamo sentenza in oggetto.