Catania, 5 marzo 2013

Oggetto: Responsabilità solidale fiscale – Circolare Ag. Entrate n. 2/E

L’agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E dell’1 marzo scorso ha fornito ulteriori indicazioni operative riguardo alla normativa in materia di responsabilità solidale fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, che si aggiungono a quelle già fornite con Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 (vedi ns. comunicazione n. 130 dell’11 ottobre 2012).

Rammentiamo che, l’art. 13-ter D.L. n. 83 (c.d. “decreto crescita”) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha modificato la precedente disciplina in materia di responsabilità solidale di cui all’art. 35 della Legge n. 248/2006. Con la novella legislativa – applicabile ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 – è stata introdotta la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’I.V.A. dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto e nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. In capo al committente, invece, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 5.000 ad € 200.000), da corrispondere nel caso in cui lo stesso abbia effettuato il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante i dovuti versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. Documentazione, che può consistere (come chiarito nella precedente Circ. Agenzia Entrate n. 40/E ottobre 2012) oltre che nell’asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati, anche nella presentazione di una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore o il subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali.

 

In allegato la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E dell’1 marzo 2013.