Pubblicata sulla G.U.R.I. la Legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 66/2014 recante “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale….”, c.d. spending review 3. Nella legge, entrata in vigore ieri, sono state introdotte le seguenti modifiche rispetto al D.L. n. 66 (v. ns. circ. n. 43) in materia di appalti pubblici di lavori.
Centrali di committenza: gli articoli 8, 9 e 10 impongono un’aggregazione dei soggetti pubblici per degli affidamenti di lavori, beni e servizi con particolare riferimento all’acquisto di beni e servizi. Segnatamente, per gli affidamenti di lavori pubblici, l’art. 9 c. 4 della legge in oggetto modificando l’art. 33 c. 3-bis cod. appalti, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni con riguardo all’acquisto di beni e servizi, possono procedere attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. E’ disposto, altresì, che l’Autorità di vigilanza sui cc.pp. non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione dei predetti adempimenti. Le suddette modifiche apportate all’art. 33 c. 3-bis cod. appalti, per una serie di precedenti rinvii, dovrebbero essere applicate alle gare bandite dal prossimo 1 luglio.
Pubblicazione dei bandi ed oneri a carico dell’aggiudicatario: ricordiamo che l’art. 26 del D.L. n. 66/2014 (v. ns. circolare n. 43) aveva eliminato l’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e su quelli locali, prevedendo per i bandi di lavori d’importo superiore a € 500.000 l’obbligo delle sole pubblicazioni sulla gazzetta ufficiale (con le informazioni dell’all. IX A del cod. appalti) il cui rimborso della spesa era a carico dell’aggiudicatario, on-line mediante siti informatici delle stazioni appaltanti, del Min. Infrastrutture e dell’Osservatorio. A seguito della legge di conversione in commento, è stabilito che il suddetto art. 26 entrerà in vigore l’1 gennaio 2016. Pertanto, fino a tale data, si applicheranno le previgenti disposizioni degli art. 66 e 122 cod. appalti, ovverosia: per gli appalti di LL.PP. d’importo superiore ad € 500.000 e fino ad € 5.186.000 (soglia comunitaria) vige l’obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi per estratto su almeno 1 quotidiano a diffusione nazionale e su almeno uno a diffusione locale del luogo dove si eseguiranno i contratti; per gli appalti di LL.PP. d’importo superiore ad € 5.186.000 vige l’obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi per estratto su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a diffusione locale. Con la conseguenza che, i costi di pubblicazione degli estratti di bando e degli avvisi sui quotidiani, ritorneranno ad essere posti a carico dell’aggiudicatario con l’obbligo di rimborso entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Sono salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 26 D.L. n. 66 nel periodo tra il 24 aprile 2014 e il 23 giugno.
Tracciabilità dei flussi finanziari: l’art. 25 della legge in oggetto, quasi identicamente al medesimo articolo contenuto nel D.L. n. 66, prevede che la stazione appaltante debba riportare nei contratti il CIG e, in alcuni casi, anche il CUP e che le fatture elettroniche emesse dal privato all’ente appaltante debbano indicare i suddetti codici al fine di procedere al pagamento delle stesse. Altresì, si prevede che non è obbligo riportare il CIG in alcuni casi, tra cui quelli indicati nella Determinazione dell’AVCP n. 4/2011 (“par. 7 tracciabilità attenuata”) e nella tabella allegata alla legge (esempio: contratti di acquisto e locazioni di immobili, contratti di sponsorizzazione, etc..).
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: l’art. 9 c. 4-bis della legge in commento prevede che, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante possa considerare, oltre alla sicurezza di approvvigionamento dei beni utilizzati, anche la loro “origine produttiva”. Visto il contenuto della norma, la stessa trova applicazione agli appalti pubblici di forniture.  In considerazione delle continue modifiche che vengono apportate al D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice Appalti) e del relativo DPR n. 207/2010 (Reg. Appalti), consigliamo di consultare sempre la versione aggiornata rinvenibile sul sito www.normattiva.it  25.06.14