Sulla G.U.R.S. del 17 luglio scorso n. 29 S.O. n. 1, è stata pubblicata la legge regionale in oggetto, che modifica il comma 6 dell’art. 19 L.R. n. 12/2011 intitolato “criteri di aggiudicazione”. In particolare, si sottolineano alcuni punti della norma:
  • La modifica, collegandosi al termine dell’art. 253 c. 20-bis D.lgs. n. 163/’06, si applica fino al 31 dicembre 2015; termine entro il quale – salvo proroga della disposizione nazionale – le stazioni appaltanti possono applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.186.000 nel caso di lavori pubblici);
  • Riguarda gli appalti che non abbiano carattere “transfrontaliero”. Il comma 5 dell’art. 19 L.R. n. 12/2011, già stabiliva che gli appalti hanno carattere “transfrontaliero” quando: a) sono di valore superiore alla soglia comunitaria, oppure b) anche se di valore inferiore, qualora siano ammesse alla gara in percentuale pari o superiore al 5% imprese aventi sede in nazioni dell’Unione europea diverse dall’Italia;
  • La modifica si applica alle procedure di gara i cui bandi sono stati pubblicati da sabato 18 luglio.

16 Settembre 2015