L’Inps, con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, fornisce con linee guida i criteri applicativi ed interpretativi circa l’istruttoria e concessione delle integrazioni salariali, fra le indicazioni, relativamente ai bollettini meteo, si dispone che, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGOl’Istituto  acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.

Quanto sopra in quanto, sebbene l’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati, l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.

L’Istituto inoltre fornisce indicazioni in ordine a:

Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442)

In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442.

Si dovrà quindi chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica.

La relazione tecnica, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, costituisce di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili all’istruttoria. Restano fermi i controlli sulle autodichiarazioni, come previsto dalla legge, sui quali l’Inps fornirà apposite indicazioni.

Nell’ipotesi in cui segua comunque un provvedimento di reiezione, la motivazione conterrà l’indicazione dell’avvenuta attivazione del supplemento istruttorio e gli esiti dello stesso, a garanzia della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.

Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa

Ribadito che la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata “a priori”, con riferimento agli elementi valutativi disponibili all’atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art. 11 del DM 95442 e che l’istruttoria dovrà celere onde consentire la definizione dell’istanza in tempi rapidi.

Qualora l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa prima dell’adozione del provvedimento decisorio, si dovrà ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, comma 2, del DM 95442.

L’avvenuta ripresa dell’attività sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.

La previsione di ripresa dell’attività  va ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa. Il messaggio in merito rinvia a quanto già precisato con  circ. 139 dell’1.08.2016, parte prima, punto 4.b.

Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commesse

Per tali istanze l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda. L’Istituto chiarisce altresì che però questo non costituisce elemento imprescindibile ai fini della valutazione, poiché gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica.

In tal senso l’istituto a titolo esemplificativo richiama quali elementi di valutazione: i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

Eventi meteo

Nel richiamare quanto già contenuto nel messaggio n. 28336 del 1998 e ribadito, in seguito alla riforma, anche nella circolare n. 139 del 1.8.2016, l’istituto precisa quanto segue:

Gelo

Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del cantiere.

Per il settore dell’edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.

In linea di massima, precisa l’Istituto, viene esaminata l’ampiezza dell’escursione termica riferita all’intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.

Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi, per cui, sulla base di quanto descritto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti – l’intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.

In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

Temperature percepite

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

Ai fini della valutazione rilevano anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Lavorazioni particolari

Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.

La relazione tecnica dovrà quindi esporre dettagliatamente la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell’attività).

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Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.

In tali casi nella relazione tecnica (art. 2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate  le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al messaggio n. 1856 del 3.05.2017, posto in allegato

Allegato: