Il Ministero del Lavoro, con l’allegato interpello n. 1/2017 proposto dalla Confartigianato in merito alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le figure professionali dell’edilizia per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale straordinaria, ribadisce l’orientamento già più volte fornito dall’Ance in risposta ad alcuni quesiti proposti.

Il dicastero, infatti, sottolinea che, partendo dal presupposto che dal combinato disposto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 (art. 13 e art. 55), in mancanza di una espressa previsione dei contratti collettivi, i casi di utilizzo del lavoro intermittente devono essere individuati in un apposito decreto del Ministero del Lavoro e, sino all’emanazione di quest’ultimo, nelle disposizioni vigenti. Pertanto, per tale ipotesi, attualmente è necessario fare riferimento al Regio Decreto n. 2657/1923.

Quest’ultimo, al punto n. 32 contempla, tra le fattispecie per le quali si può ricorrere al contratto di lavoro intermittente, quella del personale addetto ai lavori di manutenzione stradale, non distinguendo però tra la manutenzione stradale ordinaria o straordinaria.

Deve, pertanto, concludersi che l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente possa effettuarsi indistintamente in entrambi i casi.

Il Ministero rammenta poi che, in ogni caso, il ricorso al contratto di lavoro intermittente è sempre possibile in presenza dei requisiti soggettivi di legge.