L’art. 4 L.R. Siciliana n. 13/2019 (collegato alla legge finanziaria regionale 2019) rubricato “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia”, dispone che in Sicilia per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000), nel caso di procedure ordinarie sulla base di un progetto esecutivo, le stazioni appaltanti devono utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (a differenza della normativa nazionale, dove tale criterio è alternativo a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa): La relativa formula matematica, ai fini dell’aggiudicazione, è indicata nella stessa disposizione (differente rispetto alla norma nazionale art. 97 comma 2 e 2 bis D.lgs. n. 50/2016).

Qualche giorno prima che la norma entrasse in vigore (30 settembre 2019), il Consiglio dei Ministri ha impugnato la stessa dinnanzi alla Corte Costituzionale poiché trattasi di una norma riguardante le gare d’appalto invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’art. 117 Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.

Alla luce di tale eventi, il Dipartimento reg. tecnico dell’Ass. reg. Infrastrutture con nota del 26 settembre 2019 ha chiarito che l’impugnativa in questione non determina la sospensione dell’efficacia della L.R. n. 13/2019 e, di conseguenza, a decorrere dal 30 settembre la norma sarebbe entrata regolarmente in vigore.

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