L’Agenzia delle Entrate spiega, nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020, che l’installazione del solo “cappotto interno” in un’unità immobiliare in condominio non può accedere al Superbonus 110% come intervento trainante.
Tale intervento, infatti, fa parte della tipologia dei lavori “trainati”, quindi può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
In questo modo, l’Agenzia lascia intendere che nei condomini è necessario che l’intervento ‘trainante’, come il cappotto termico, venga realizzato sulle parti comuni e non all’interno del singolo appartamento.

L’Agenzia, però, ammette al beneficio del 110% la realizzazione di un cappotto termico solo sulla porzione dell’involucro esterno relativa ad un singolo appartamento.
In questo caso, è necessario che l’assemblea condominiale autorizzi i condòmini a realizzare l’intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa.