In riscontro ad un quesito postogli, il MIT ha chiarito (parere n.718/2020) che per stabilire l’obbligatorietà della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, è necessario far riferimento al valore stimato dell’appalto e non all’importo a base di gara.

Ciò sul presupposto che l’art. 6 del D.L. Semplificazioni ha introdotto l’obbligo di nominare un Collegio Consultivo Tecnico solo per gli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria, attribuendo una mera facoltà alle stazioni appaltanti di costituire il suddetto organo negli appalti sotto-soglia

Tanto premesso, il Ministero ha chiarito che per valore stimato di un appalto – da prendere, quindi, in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria – debba intendersi il valore derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.

Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente – opzioni, rinnovo, premi e pagamenti.