Sì al Sismabonus potenziato al 110% nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso da strumentale a residenziale, e congruità delle spese calcolata sui prezziari disposti dalle Regioni, sui listini ufficiali o su quelli delle camere di commercio locali, ovvero sui prezzi di mercato del luogo in cui è eseguito l’intervento.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il 30% del SAL è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese relative all’intervento, e non sul limite massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro.

Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.538 del 9 novembre 2020 in relazione all’applicabilità del Sismabonus potenziato al 110%, stabilito dall’art.119, co.4, del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “D.L. Rilancio”), operante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.