Ai fini della spettanza del sismabonus acquisti è necessaria la piena proprietà dell’immobile da parte dell’impresa di costruzioni, l’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e infine, la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Così si esprime l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.26 dell’8 gennaio 2021.

Nel caso in cui l’acquisto abbia per oggetto un’unità immobiliare sita in un edificio ubicato nelle zone sismiche 2 o 3, che è stato oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione le cui procedure autorizzatoria sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (purché, ovviamente, dopo il 1°gennaio 2017), il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, spetta anche se la predetta asseverazione non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché venga presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile. Ciò in quanto, fino al 1° maggio 2019, la possibilità di beneficiare del sisma bonus acquisti risultava circoscritta ai soli acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e ricostruiti che fossero ubicati nelle zone sismiche 1 (vedi anche Risposta n.422 del 1° ottobre 2020).