L’Autorità Nazionale Anticorruzione, su segnalazione dell’ANCEha sancito, con la delibera n. 247 del 16 marzo u.s, l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo ex art. 35, comma 18, del Codice nei contratti sotto-soglia.

L’ANAC, infatti, ha chiarito che il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa appaltatrice rappresenta un obbligo di portata generale, che non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia.

In motivazione, l’Autorità ha in primis ricordato che l’art. 35, comma 18, del Codice stabilisce che la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto, entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.

In linea con i principi affermati nella delibera n. 1050 del 14.11.2018, ha poi ribadito la portata generale della disposizione sopra riportata, la quale risponde alla ratio di assicurare all’affidatario le risorse necessarie per la delicata fase di avvio dei lavori, garantendo così l’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

“Non avrebbe senso – si legge nel testo del provvedimento – precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore”.

L’articolo 35 deve, quindi, considerarsi una norma di carattere generale e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che l’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.

In considerazione di quanto sopra detto., l’Autorità ha giudicato illegittimo il diniego di anticipazione del prezzo, operato dalla stazione appaltante, poiché in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Delibera ANAC 247