Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 – Serie Generale –  del 6 luglio 2021, la Legge 1° luglio 2021, n. 101 di conversione del Decreto Legge 59/2021 (cd. D.L. Fondo complementare) recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, in vigore da mercoledì 7 luglio 2021.

Tra le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni si evidenzia che, in  fase di conversione, è stata confermata senza alcuna modifica quanto già disposto dal Decreto cd. “Fondo Complementare” in merito alla proroga del cd. Superbonus.

In particolare, l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus al:

  • 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni, per gli interventi eseguiti dai condomini;
  • 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori,  per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”);
  • 30 giugno 202, estendibile al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità.

Resta invariato al 30 giugno 2022 il Superbonus, per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive.

Testo coordinato del D.L. 59/2021  con la Legge 1° luglio 2021, n.101