L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/E del 29 novembre 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle novità contenute nel D.L. 157/2021 (cd. Decreto Antifrode).

Si ricorda che il citato provvedimento, in vigore dal 12 novembre 2021, ha introdotto nuovi obblighi e adempimenti:

  • in caso di bonus edilizi diversi dai Superbonus 110%, l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura;
  • in caso di Superbonus 110%, l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche per l’utilizzo in detrazione sulla dichiarazione dei redditi (tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata”, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale).

Come già anticipato nelle FAQ, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 22 novembre, la Circolare ribadisce che i suddetti obblighi non si applicano per i beneficiari che, prima del 12 novembre, abbiano già ricevuto e pagato le fatture ai propri fornitori, ed abbiano stipulato i relativi accordi ai fini dell’opzione per la cessione del credito, o per lo sconto (con l’annotazione in fattura) senza però aver trasmesso la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per i bonus diversi dai Superbonus 110%, tra i chiarimenti forniti vi è quello riguardante l’attestazione della congruità delle spese sostenute, richieste per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, che può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, purché l’intervento a cui le spese si riferiscono risulti almeno iniziato.