Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 – Serie Generale – del 25 febbraio u.s. il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13 cd. DL correttivo antifrodi, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia da sabato 26 febbraio 2022 .

In particolare, il decreto apporta provvedimenti correttivi sul meccanismo di cessione del credito connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus ordinari e Bonus facciate), dopo la stretta, in funzione antifrode, del Decreto Sostegni Ter (art.28 del D.L. 4/2022) che ha limitato la possibilità di trasferire il credito di imposta ad una sola volta.

Di seguito, le principali novità contenute nel decreto:

ART. 1 – MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE 

 Viene abrogato il co. 1 del’art.28 del DL 4/2022 (che limita la cessione dei crediti da bonus fiscali) e si interviene direttamente nell’art.121, sostituendo in toto le lett a) e b) del co.1, che regolano, rispettivamente, l’opzione per lo sconto in fattura e quella per la cessione dei crediti corrispondenti ai bonus fiscali per l’edilizia (Superbonus 110%, Bonus ristrutturazione al 50%, Ecobonus e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate). 

La cessione multipla viene ripristinata per un massimo di tre cessioni (due oltre quella effettuata dal primo richiedente) dopo le quali non c’è più possibilità di trasferimento ed il credito deve essere utilizzato in compensazione. 

Nello specifico, il beneficiario originario (ad esempio impresa che ha applicato lo sconto in fattura) può cedere il bonus (Prima cessione) a qualsiasi altro soggetto (istituto di credito od altro soggetto), chi lo acquista può utilizzarlo in compensazione o può cederlo (Seconda cessione) ma solo a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario o imprese di assicurazioni. Questi ultimi soggetti potranno poi cedere il credito (Terza cessione) solo un’ulteriore volta e solo tra di loro. [cfr. Art. 1, comma 2 lettera a) punto 1) e 2) DL. n.13/2022] 

Alle Comunicazioni relative alla prima cessione o allo sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 [cfr. Art. 1, comma 2 lettera a) punto 3) DL. n.13/2022] trovano applicazione le seguenti disposizioni: 

  • il soggetto che acquista il credito (o l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura) può cederlo solo per intero. Il beneficiario originario (il Committente) può continuare a cedere parzialmente il credito di imposta, ad esempio potrà utilizzarlo in parte in dichiarazione dei redditi (utilizzo in compensazione) e in parte cederlo;
  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Vengono invece confermati i co. 2 e 3 del medesimo art.28 del DL 4/2022, in base ai quali: 

  • i crediti d’imposta già oggetto di precedenti cessioni alla data del 17 febbraio 2022 (termine così prorogato, dal 7 febbraio, dal Provv. dell’Agenzia delle Entrate 37381 del 4 febbraio 2022) possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari; 
  • dalla data di entrata in vigore del DL 4/2022 (27 gennaio 2022), sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

ART. 2 MISURE SANZIONATORIE CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE 

Viene previsto un inasprimento delle sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità in caso di redazione di asseverazioni false [cfr. Art. 2, comma 2 lettera a) DL. n.13/2022]

Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata

È inoltre previsto l’adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare [cfr. Art. 2, comma 2 lettera b) DL. n.13/2022]

Si dispone quindi, che i tecnici asseveratori e i soggetti che appongono il visto di conformità, per ogni intervento, comportante attestazioni o asseverazioni, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni. 

ART. 3 TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE 

Viene previsto che l’utilizzo dei crediti d’imposta, oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, può avvenire una volta cessati gli effetti del sequestro stesso e i termini di utilizzo dei crediti vengono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo. [cfr. Art. 3 DL. n.13/2022] 

Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno optato per la cessione dei bonus o per lo sconto in fattura.

ART. 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

I benefici fiscali connessi ai lavori edili relativi ai diversi bonus edilizi potranno essere riconosciuti solo se gli interventi vengono eseguiti da datori di lavoro che applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, al fine di garantire ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro. 

Questo nuovo obbligo è previsto per lavori di importo superiore ai 70.000 euro, ossia alla soglia che comporta la conseguente applicazione della verifica di congruità sull’incidenza dalla manodopera, in vigore dal 1° novembre 2021 (DM. 243/2021). 

In particolare, viene previsto che il contratto collettivo applicato, dovrà essere: 

  • indicato nell’atto di affidamento dei lavori; 
  • riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. 

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate, potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. 

Tale misura, infine, trova applicazione ai lavori edili avviati successivamente alla data del 27 maggio 2022, ossia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. [cfr. Art. 4 DL. n.13/2022]