L’ANAS, con nota del 22 aprile 2022  trasmessa al MIMS ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione del comma 11 bis dell’articolo 29 del D.L. n. 4/2022, introdotto in sede di conversione con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, in ordine agli Accordi Quadro di cui all’articolo 54 del Codice dei Contratti , già aggiudicati ovvero efficaci prima del 29.03.2022, chiarendo che:  “…intende dare attuazione alla norma suddetta nel rispetto di alcuni principi cardine che di seguito si riportano:

  • applicazione del comma 11 bis dell’art. 29 esclusivamente agli Accordi Quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 25 del 28/03/2022;
  • applicazione limitata ai soli Accordi Quadro per i quali non sono utilizzati prezzari già aggiornati (banditi quindi prima di gennaio 2022); in particolare, ci si riferisce agli Accordi Quadro la cui aggiudicazione è intervenuta prima del 29/03/2022 ed i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati ancor prima del 27/01/2022, data di entrata in vigore del DL “Sostegni ter” (i bandi successivi contengono infatti la clausola revisionale di cui al co.1 dello stesso art.29);
  • applicazione del prezzario Anas – aggiornamento 2022 – ai contratti applicativi ancora da stipulare alla data di entrata in vigore della L. 25/2022, ovviamente riferiti agli Accordi Quadro la cui efficacia è stata sancita alla medesima data;
  • per gli applicativi già in corso di esecuzione, invece, si continuerà a fare ricorso al meccanismo della compensazione previsto dal c.d. decreto “Sostegni bis” (art. 1-septies DL n. 73/2021, conv. con L. 106/2021)…”

Con la suddetta nota, quindi l’ANAS ha chiarito che si procederà all’applicazione dell’articolo 29, comma 11 bis, della legge n. 25 del 28.3.2022, nei termini sopra descritti.