Pubblicato sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 26 del 3 giugno 2022 il Decreto presidenziale n. 531 del 20 maggio 2022 di approvazione del Regolamento tipo edilizio unico, emanato ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16, di recepimento del D.P.R. 380/2001 (cd. Testo unico dell’edilizia).

Come chiarito dalla circolare 26 maggio 2022, n. 2 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, pubblicata sempre sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. 26, il Regolamento edilizio tipo è finalizzato ad uniformare, in tutto il territorio regionale, i Regolamenti edilizi comunali

Il Regolamento tipo edilizio unico, come disposto ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, contiene le norme tecniche relative alle modalità di costruzione e modificazione dei manufatti edilizi e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché le norme, generali e specifiche, di carattere tecnico-estetico, igienico-sanitario, sulla sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, sulla sicurezza degli impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione dei rischi, in conformità alle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti, le quali prevalgono sulle norme del REC in quanto di rango superiore.

Ai sensi del citato art. 29 co. 4 della L.R. 19/2020 i Comuni, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., sono tenuti ad adottare, con apposita delibera del Consiglio Comunale, il Regolamento edilizio unico.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, le disposizioni del Regolamento tipo edilizio unico prevalgono sulle norme dei regolamenti edilizi comunali previgenti

Il Regolamento tipo edilizio unico è suddiviso in due Parti

Parte prima recante “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”

Parte seconda recante “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”

Fanno altresì parte del Regolamento tipo edilizio unico:

l’Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi e inderogabili per tutti i comuni italiani:

l’Allegato B: Scheda relativa al Fascicolo del Fabbricato

Con riferimento al Fascicolo del Fabbricato, istituito con l’art. 32 della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 23, la sua disciplina trova apposita regolamentazione all’art. 17 del Regolamento Tipo edilizio unico.

In particolare il citato articolo 17 dispone che, in fase di prima applicazione, lo stesso:

  • trova applicazione per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n.23, ossia dopo il 13 agosto 2021, giorno di pubblicazione in Gazzetta della legge (vedi art. 46 L.R. 23/2021)
  • è redatto da professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dell’amministratore del condominio

Comunque l’Amministrazione comunale può stabilire di ampliare ai fabbricati esistenti la redazione del fascicolo del fabbricato.

In tale ipotesi il Fascicolo del Fabbricato conterrà i dati di cui alla scheda allegata al presente Regolamento (Allegato “B”).

Il Fascicolo del Fabbricato è tenuto dal proprietario o dall’amministratore del condominio, che dovranno trasmetterlo al Comune di appartenenza anche a seguito di eventuali aggiornamenti.

In caso di vendita il suddetto fascicolo è consegnato al nuovo proprietario; analogamente è consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.

Tutte le pratiche edilizie presentate dopo la data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio Unico, per qualsiasi tipo di intervento, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall’Amministratore nel caso di condomini e dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell’incarico.